Affinché i fatti diventino rilevanti nel procedimento, essi debbono essere accertati dall’amministrazione procedente o da altra amministrazione.

La p.a. pone in tal caso in essere atti dichiarativi che sono dichiarazioni di scienza che conseguono ad un procedimento costituito da un insieme di atti ed operazioni .

Es. gli accertamenti che sono dichiarazioni relative a fatti semplici meramente constatati . taluni atti dichiarativi hanno la funzione di attribuire certezze legali che valgono erga omnes ( si tratta di atti di certazione), in altri casi il riconoscimento formale di un certo modo di essere di una situazione ha rilievo ai fini dell’esercizio di un potere amministrativo.

Pure la valutazioni tecniche vengono poste in essere a seguito di un’attività volta ad intraprendere la sussistenza del fatto. Esse, a differenza degli accertamenti, riguardano fatti complessi, ed occorre operare una valutazione complessa, che, non implicando la considerazione dell’interesse pubblico, esula dalla “discrezionalità pura.” Tale valutazione è frutto di una “discrezionalità tecnica”.

Con riferimento al tema del procedimento vengono in primo luogo in evidenza gli atti di accertamento della sussistenza dei fatti che costituiscono il presupposto per l’emanazione del provvedimento.

Gli atti in questione costituiscono esercizio di poteri strumentali che riguardano fatti costituenti i presupposti dell’azione pubblica. Tali atti producono soltanto effetti endoprocedimentali che attengono cioè al procedere dell’azione verso la sua conclusione. Poiché gli atti dichiarativi non modificano la situazione preesistente la posizione giuridica del privato interessato dal comportamento complessivo della p.a. non muta: atteso che tali atti costituiscono un momento di un procedimento che sfocia in un provvedimento il cittadino sarà titolare di un interesse legittimo.

Al fine di operare la qualificazione di un fatto complesso, talora non è sufficiente porre in essere una semplice attività di apprendimento e una consequenziale dichiarazione di scienza, ma è richiesta un’attività di valutazione e cioè, la formulazione di un giudizio estimativo, frutto di esercizio di discrezionalità tecnica.

L’art. 17 l. 241/90 si riferisce alle valutazioni tecniche occupandosi del caso in cui esse siano richieste ad enti o organi appositi e questi non provvedano entro 90 gg. dal ricevimento della richiesta o in quello previsto specificamente dalla legge. In queste ipotesi la legge prevede che il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecniche equipollenti, ovvero ad istituti universitari. Tale disciplina non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. La legge riconosce questi interessi pubblici come assolutamente rilevanti, sicchè non si può prescindere dalla valutazione espressa dai soggetti proposti alla loro tutela.

L’art. 17, c.3 l. 241/90 si occupa anche del caso in cui l’ente o l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente; il termine può essere interrotto una sola volta e la valutazione deve essere prodotta entro 15 gg. dalla ricezione degli elementi istruttori da parte dell’amministrazione interessata.

L’art. 17 va però coordinato con la disciplina di cui all’art. 2, c. 4 l. 241/90 il quale dispone che nei casi in cui le leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini procedimentali sono sospesi fino all’acquisizione di valutazioni tecniche. La sospensione può operare per un periodo massimo di 90 gg., al termine del quale il procedimento deve comunque procedere verso la conclusione, a prescindere dal fatto che la valutazione sia stata acquisita o richiesta ad organi dell’amministrazione pubblica o ad altri enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti ovvero ad istituti universitari.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento