Il sistema normativo e costituzionale delle regioni e delle autonomie locali ha subito un notevole mutamento a seguito della riforma del titolo V della parte II della Costituzione ad opera della l. cost. 3/01, che accoglie il criterio della generalità della funzione normativa regionale e della funzione amministrativa comunale, costituzionalizando il principio di sussidiarietà. Pertanto oggi le regioni dispongono di potestà legislative ed amministrative.

L’art. 117 cost. prevede la potestà legislativa regionale c.d. concorrente relativamente ad alcune materie e stabilisce che alle regioni “spetta” la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Rispetto al previdente sistema, caratterizzato dalla indicazione tassativa delle materie devolute alla competenza regionale, si è così operato un decisivo rafforzamento del ruolo normativo delle regioni. Inoltre le regioni dispongono altresì di funzioni amministrative conferite dallo Stato come previsto dall’art. 118 cost.

Un decisivo impulso alla legge cost. 3/01 di riforma del titolo V della Cost. è rappresentato dalla legge Bassanini 59/97 contenente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della p.a e per la semplificazione amministrativa, che mirò a realizzare una localizzazione territoriale delle unzioni e dei compiti amministrativi in ragione della loro strumentalità rispetto agli interessi della collettività. Attraverso il conferimento si attuò il trasferimento, delega e attribuzione di funzione e compiti alle regioni,comuni, province , comunità montane ed altri enti locali.

La l. 59/97 si ispira al principio di sussidiarietà in virtù del quale le funzioni amministrative sono assegnate all’ente più vicino ai cittadini, il comune. La legge mira ad imporre un criterio di riparto tra funzioni statali eregionali improntato al principio secondo cui la competenza generale è della regione , fatti salvi i compiti e le funzioni statali attinenti ad una serie di materie indicate. In attuazione della l. 59/97 è stato emanato il d.lgs. 112/98 che ha proceduto ad operare il conferimento di funzioni e compiti. tuttavia la l. 59/97 riformando l’amministrazione a costituzione invariata non poteva ampliare la potestà legislativa della regione ma soltanto incidere sui suoi compiti amministrativi.

Mentre il d.lgs. 112/98 prevedeva un potere sostitutivo del governo in relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di inattività accertata che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o pericolo di grave pregiudizio per gli interessi nazionale.

Oggi il nuovo testo dell’art. 120 cost. prevede questo potere sostitutivo del governo nei confronti degli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme dei trattati internazionali o della normativa comunitaria. La normativa ordinaria prevede che il decentramento avvenga anche da parte delle regioni e a favore di province , comuni ed altri enti locali. L’art. 4 della l. 59/97 stabilisce infatti che la regione conferisca a taluni enti “tutte le funzioni che nono richiedano l’unitario esercizio a livello regionale”.

Dall’esame delle linee essenziali della riforma posta in essere sulla base della l. 59/97, ancor prima della riforma del titolo V della Cost. emerge un modello nel quale la regione e gli enti territoriali non solo vedono rafforzato il proprio ruolo rappresentativo degli interessi della collettività di riferimento e sono posti in grado di potere meglio curare tali interessi, ma si configurano anche come attributari di tutte le funzioni il cui esercizio produce effetti nel relativo ambito locale.

 

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