Ai sensi dell’art. 118 cost. le province sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Per quanto riguarda la legislazione ordinaria si segnala la L. 56/2014 che definisce le provincie come “ enti con funzioni di area vasta”. Inoltre va detto che le provincie sono state ridotte a 97 enti di area vasta e in 10 città metropolitane (mentre prima erano 107 provincie).

Le provincie svolgono alcune funzioni fondamentali come la pianificazione territoriale provinciale, la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, l’autorizzazione e il controllo in ambito del trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale. Inoltre si occupano della gestione delle strade provinciali e della gestione della programmazione scolastica.

Per quanto riguarda gli organi della provincia, la legge contempla:

  • Il presidente, che dura in carica 4 anni ed è eletto dai consiglieri comunali. Rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto).
  • Il consiglio provinciale, che è un organo di indirizzo e controllo. É composto dal presidente e da un numero dei consiglieri che varia in base alla popolazione della provincia. Dura in carica 2 anni. E’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali. Propone all’assemblea lo Statuto, approva i regolamenti ed ogni altro atto che gli viene sottoposto dal Presidente.
  • L’assemblea dei sindaci che è costituita dai sindaci dei comuni della provincia. Ha compiti propositivi, consultivi e di controllo.

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