Il comune gestisce alcuni servizi di competenza statale. Più nel dettaglio mentre la titolarità delle funzioni spetta allo Stato, l’esercizio delle stesse è demandato al Sindaco, quale ufficiale del Governo (art. 14 T.U.)

Va ricordato che l’art. 54 del T.U. Consentiva al sindaco di adottare ordinanze (anche contingibili e urgenti ma non solo) al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciavano l’incolumità pubblica. Nella pratica però questi provvedimenti si sono spesso configurati come atti generali e astratti anche sovrapponendosi ai regolamenti comunali.

La Cort. Costituzionale con sentenza 115/2011 ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui consente al sindaco di emanare ordinanze praticamente senza limiti. Ora quindi il sindaco può solo adottare ordinanze giustificate dalla contingenza e dalla urgenza.

Ai sensi dell’art. 118 cost. ai comuni sono attribuite tutte le funzioni amministrative : questa è la regola cui si può derogare soltanto per assicurare l’esercizio unitario .

Il 2. co specifica che comuni, province e città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Ci sono anche funzioni fondamentali che i comuni devono obbligatoriamente svolgere: sono delineate nella legge 135/2012.

Secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 117 cost. , comuni , province e città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Il t.u. definisce il comune come “l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”.

Dal 2011 sono intervenute molte riforme per i piccoli comuni, con l’intento di ridurre anche la spesa pubblica, aprendo così la via ad una diversa disciplina per questi comuni.

La disciplina attuale (D.L. 78/2010) prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ( o a 3.000 abitanti se appartengono alle Comunità montane) esercitano obbligatoriamente in forma associata mediante unione dei comuni o mediante convenzioni le funzioni fondamnetali.

Organi del Comune sono: il sindaco, il consiglio e la giunta. Questi organi durano in carica 5 anni.

Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del comune, convoca e presiede la giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti e le istituzioni.

Il consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e ha competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali indicati dalla legge. Tra questi vi sono gli statuti, i regolamenti, gli strumenti urbanistici generali.

La giunta comunale è l’organo a competenza residuale. E’ formata dagli assessori, collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune, attua gli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio.

I componenti della giunta sono nominati dal Sindaco.

Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un sistema proporzionale con un premio di maggioranza. Mentre nei comuni più piccoli l’elezione si effettua con il sistema maggioritario.

I dirigenti del Comune svolgono la propria attività sulla base di incarichi a tempo determinato. Sono responsabili in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione ed hanno tutti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dall’organo politico.

L’art. 108 prevede che il sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, possa nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto determinato.

Al vertice della struttura burocratica degli enti locali è collocato il segretario: è un organo alle dipendenze dello Stato e nominato dall’amministrazione degli interni. Svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento