Le situazioni giuridiche protette dall’ordinamento dell’U.E. in capo ai cittadini dell’Unione Europea consistono essenzialmente in poteri: sono tali, infatti, le c.d. libertà che trascendono i limiti di concreti rapporti giuridici, preesistendo alla loro costituzione.

In particolare, vengono in rilievo le disposizioni sui servizi pubblici e quelle sulla libera circolazione delle persone e dei capitali, sulla libertà di stabilimento, sulla libera prestazione dei servizi, sulla libertà di concorrenza, sulla libertà di circolazione dei beni; esse hanno avuto dei notevoli riflessi anche sul piano del nostro diritto interno.

Il principio della libertà di circolazione delle persone implica l’abolizione delle discriminazioni tra i lavoratori degli Stati membri fondate sulla nazionalità; una deroga è ammessa per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, e inoltre le disposizioni sulla libertà di circolazione non sono applicabili agli impieghi presso la P.A.

La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese alle medesime condizioni fissate dall’ordinamento del paese di stabilimento per i propri cittadini.

Dato il carattere permanente che ha, la libertà di stabilimento si differenzia dalla libera prestazione di servizi, laddove per servizio si intende ogni prestazione fornita dietro remunerazione da un cittadino di uno Stato membro stabilito in uno Stato membro a favore di una persona stabilita in uno Stato diverso (ma appartenente all’U.E.), ed è tutelato in quanto non già regolato dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali, e delle persone; si tratta, quindi, di nozione residuale. Va precisato, inoltre, che anche nel settore della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento vige la riserva giustificata da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità. Importante la disciplina dettata dal d.lgs. 59/2010 nel segno della liberalizzazione delle attività economiche che da attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi sul mercato interno.

Un’ulteriore libertà garantita dal diritto comunitario è la libertà di concorrenza, la quale può essere lesa a seguito della presenza di poteri amministrativi che condizionano oltre una certa misura l’attività delle imprese tutte le volte in cui la stessa sia in grado di provocare effetti protezionistici, discriminazioni e limitazioni del principio di concorsualità tra le imprese.

Interessa il diritto amministrativo anche la libertà di circolazione dei beni: in particolare le misure amministrative che comportino indebite restrizioni delle importazioni e delle esportazioni configgono con la disciplina comunitaria.

Infine, il diritto comunitario, imponendo alcuni obblighi di servizio pubblico ai gestori nelle ipotesi in cui occorra soddisfare determinati criteri di continuità, regolarità e capacità cui il privato non si atterrebbe nel caso in cui seguisse solo il proprio interesse economico, consente di individuare altresì i correlativi diritti dei cittadini alle prestazioni che ne sono oggetto.

 

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