Gli interessi sono le aspirazioni dei soggetti verso determinati beni, ritenuti idonei a soddisfare bisogni, spesso, però, considerata la loro limitatezza, insorgono conflitti tra i soggetti, che l’ord. giur. ha il compito di risolvere, riconoscendo prevalente uno degli interessi in gioco rispetto all’altro; tale operazione comporta ovviamente la necessità della previa qualificazione giuridica dei comportamenti dei soggetti coinvolti, e quindi delle loro posizioni giuridiche soggettive.

Innanzitutto, per situazione giuridica soggettiva s’intende la concreta situazione di cui un soggetto dell’ordinamento è titolare; è possibile distinguere tra situazioni attive (o di vantaggio) e passive (o di svantaggio).

Differente è invece il significato del termine status, che indica la particolare posizione di un soggetto nell’ordinamento (ad es. status di cittadino, di impiegato pubblico), derivante dalla sua appartenenza (necessaria o volontaria) ad un gruppo.

In ogni caso, l’effettiva riferibilità di situazioni giuridiche ad un soggetto presuppone l’idoneità dello stesso ad esserne titolare, ovvero la capacità giuridica. Quest’ultima, poi, può riguardare anche soltanto alcune situazioni giuridiche, e ciò vale soprattutto per le persone giuridiche pubbliche, quali le amministrazioni, dotate di una capacità giuridica meno estesa di quella delle persone fisiche (ad es. le P.A. non sono idonee ad essere titolari di situazioni strettamente collegate alla natura propria dell’individuo, come le situazioni di carattere familiare), senza contare che talvolta è la legge ad escludere la possibilità per alcuni enti di compiere certe attività di diritto comune, ovvero di contrattare con soggetti diversi da quelli indicati espressamente dalla legge stessa.

Dunque anche il soggetto pubblico è soggetto di diritto comune, e ha capacità giuridica, ma, come osservato, sono possibili delle deroghe.

Dalla capacità giuridica va distinta la capacità di agire, che consiste nell’idoneità a gestire le vicende relative alle situazioni giuridiche di cui si è titolare, e che si acquista col compimento del diciottesimo anno di età, salvo che la legge non disponga diversamente. Questione discussa è quella se la capacità di agire possa essere riferita direttamente all’ente, o se invece sia esclusiva della persona fisica preposta all’organo; il problema non è meramente teorico, in quanto se si ritiene che l’ente, in virtù dell’immedesimazione organica, abbia capacità di agire, risponderà direttamente degli illeciti compiuti dai propri dipendenti, mentre qualora la capacità di agire venisse riferita solo alle persone fisiche preposte agli organi, la responsabilità dell’ente per gli illeciti da queste commesse sarebbe indiretta.

La capacità di agire differisce dalla legittimazione ad agire, che riguarda situazioni specifiche e concrete effettivamente sussistenti e comunque soltanto singoli rapporti, consistendo in una specifica posizione (e non in una qualità) del soggetto rispetto agli interessi; un es. potrà chiarire: il soggetto ha la capacità di agire in relazione al potere di intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, ma ha la legittimazione ad agire solo se in concreto sia pendente un procedimento che coinvolge i suoi interessi.

 

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