Gli atti soggettivamente amministrativi sono i regolamenti. Questi sono atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi, in quanto contengono disposizioni generali ed astratte in grado di innovare l’ordinamento giuridico.
Sono emanati dallo Stato, dalla regione e dagli enti pubblici titolari del potere normativo. Esercitando tale potere normativo, in tal modo, l’amministrazione può dettare parte della disciplina che essa stessa dovrà applicare nell’esercizio dei propri poteri amministrativi.
I procedimenti relativi alla loro emanazione si sottraggono alle regole della l. 241/90 e all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della medesima legge.
L’attività normativa dell’amministrazione è soggetta non solo al principio di preferenza della legge , ma anche a quello di legalità, il quale , secondo la accezione di conformità formale , impone che ogni manifestazione di attività normativa trovi il proprio fondamento in una legge generale , che indichi l’organo competente e le materie in ordine alle quali esso può esercitarla.
Le fonti secondarie sono previste dalla legge.
Ardua si presenta la distinzione tra i regolamenti amministrativi (atti normativi), caratterizzati
dall’astrattezza, e sottoposti ad un particolare iter per la loro emanazione e gli atti amministrativi generali.
Gli atti amministrativi generali e gli atti normativi presentano le seguenti differenze:
- solo gli atti normativi sono astratti, intendendo per astrattezza il carattere derivante dalla necessità di un ulteriore esercizio di poteri ai fini della produzione dell’effetto;
- solo gli atti normativi sono espressione di un potere diverso da quello amministrativo, nel senso che, ponendo norme di azione, essi non costituiscono esercizio di azione dell’amministrazione, ma ne disciplinano il futuro svolgimento.
I regolamenti amministrativi
Sotto il profilo del soggetto e dell’organo da cui provengono, i regolamenti si distinguono in regolamenti governativi, ministeriali e regolamenti degli enti pubblici.
La disciplina dei regolamenti governativi è oggi fissata dalla l. 400/88.
Per la loro emanazione la legge richiede la deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di Stato. Emanati con D.P.R. e sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti, essi sono pubblicati nella gazzetta ufficiale e debbono essere espressamente denominati “regolamenti”.
Il potere regolamentare del governo riveste oggi un’importanza fondamentale tento che è stata istituita una apposita sezione del Consiglio di Stato per l’esame degli atti e degli schemi normativi del governo.
Ai sensi dell’art. 117, co 7 “la potestà regolamentare spetta allo Stato, nelle materie di legislazione esclusiva , salvo delega alle regioni”.
L’art. 17 della l. 400788 prevede diversi tipi di regolamenti governativi:
a) i regolamenti esecutivi rappresentano le fonti governative mediante le quali sono poste norme di dettaglio rispetto alla legge o al decreto legislativo da eseguire.
b) I regolamenti attuativi e integrativi rispetto alle leggi che pongono norme di principio, possono essere adottati al di fuori delle materie riservate alla competenza regionale . Mentre i regolamenti esecutivi si limitano a specificare la legge, quelli in esame possono sviluppare i principi posti dalla legge, introducendo elementi di integrazione.
c) I regolamenti indipendenti sono emanati per disciplina tre le materie in cui ancora manchi la
disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Essi consentono un maggiore spazio d’azione al potere esecutivo atteso che sono liberi da condizionamenti legislativi.
d) Vi sono poi regolamenti che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Questi possono assumere i caratteri sia dei regolamenti di esecuzione, sia di quelli integrativi ed attuativi.
Si aggiunga che il comma 4-bis dell’art. 17 della l. 400/88 introdotto dalla l. 59/97, stabilisce che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei ministeri sono determinate con regolamento governativo emanato ai sensi del 2 comma dell’art. 17, su proposta del ministro competente d’intesa con il presidente del consiglio dei ministri e con il ministro del tesoro.
L’art. 17, 2 co, l.400/88 disciplina i regolamenti di delegificazione (attribuzione al potere regolamentare del compito di disciplinare materie anche in deroga alla disciplina posta dalla legge) o autorizzati i quali possono essere adottati solo a seguito di una specifica previsione di legge.
L’effetto abrogante della legge è da riferire alla legge stessa che autorizza il regolamento stesso: la volontà abrogativa risiede cioè nelle norme di legge, ma lo spiegarsi del relativo effetto è rinviato al momento dell’intervento dell’atto regolamentare.
I regolamenti di delegificazione così come quelli di organizzazione, richiamati ed introdotti dalla l. 59/97 che vale a configurare una sorta di stabile riserva di regolamento, rappresentano oggi atti di importanza essenziale nel quadro delle fonti.
La legge contempla poi i regolamenti ministeriali, nonché i regolamenti interministeriali, allorché siano adottati con decreti interministeriali in quanto attinenti a materie di competenza di più ministri.
L’art. 17 , 3 e 4 comma l. 400/88 prevede che i regolamenti ministeriali i quali debbono auto qualificarsi come tali e non possono dettare norme contrarie ai regolamenti governativi, debbono trovare il fondamento in una legge che espressamente conferisca il relativo potere al ministro ed essere attinenti alle materie di competenza del ministro. Essi vanno comunicati al Presidente del consiglio dei ministri prima della loro emanazione, sono sottoposti al parere obbligatorio del consiglio di Stato e al visto della Corte dei conti e alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Circa lo spazio riservato alla potestà regolamentare regionale ai sensi dell’art. 117 cost. la potestà regolamentare spetta allo stato (soltanto) nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle regioni, mentre in forza del 6 comma essa spetta alle regioni in ogni altra materia . Si delinea dunque una competenza generale e residuale in capo alla regione.