La responsabilità civile concerne l’illecito collegato all’emanazione di un provvedimento, ed essa è stata tradizionalmente inquadrata nella c..d. responsabilità extracontrattuale , ossia in quella che ha come fonte un fatto illecito , costituito, secondo la tradizionale definizione, dalla violazione del generale obbligo del neminem laedere. Tuttavia oggi la tesi è sottoposta a critica.

Diversa è la responsabilità contrattuale , fondata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante tra le parti, sorto in virtù di un contratto, ex lege.

Esiste un campo vastissimo peculiare della responsabilità contrattuale come quello dei servizi pubblici, in cui l’obbligazione sorge , oltre che ad opera della legge, ad opera di atti della p.a.

Se dunque l’inadempimento fa sorgere la responsabilità in capo alla sola amministrazione , unica obbligata, risulta irrilevante la distinzione tra responsabilità diretta e indiretta, propria della responsabilità extracontrattuale. Il funzionario rimane estraneo al rapporto tra p.a. e terzo contraente.

Tuttavia in giurisprudenza si è ammesso il concorso delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale , che possono coesistere nell’ipotesi in cui, dopo attenta valutazione della reale portata degli obblighi contrattuali, la condotta produttiva del danno sia riconducibile all’esecuzione del contratto, ma , sia pure da essa occasionata, la condotta stessa sia estranea all’adempimento e vada sussulta, per violazione del diritto assoluto, nella fattispecie dell’illecito extracontrattuale.

Per quanto riguarda invece il titolo di responsabilità da imputare alla p.a. in caso di emanazione di provvedimento amministrativo, si discute se si tratti di responsabilità precontrattuale , contrattuale e extracontrattuale. La soluzione seguita dalla sent. 500/99 della Cass. È quella di ritenere la resp. in esame di natura extracontrattuale , che in genere si riferisce alle situazioni in cui non preesiste u n rapporto particolare tra danneggiato e danneggiante.

Di recente si prospetta un nuovo tipo di responsabilità definita da contatto amministrativo qualificato, derivante dalla lesione degli obblighi di protezione esistenti in capo all’amministrazione . la sussistenza di un contatto tra p.a. e privato comporta il sorgere di alcuni obblighi “senza protezione” in capo alla p.a., la cui violazione determina una responsabilità per alcuni versi assoggettata al regime di cui all’art. 12198 c.c. quanto al riparto dell’onere della prova relativo all’elemento psicologico e al termine di prescrizione.

 

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