La nozione di diritto amministrativo
E’ la disciplina giuridica della pubblica amministrazione, nella sua organizzazione, nei beni e nell’attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano con gli altri soggetti dell’ordinamento.
Negli Stati a regime amministrativo, l’attività della pubblica amministrazione non si esaurisce nella sola attività di diritto pubblico ma si assiste all’espansione dell’attività di diritto privato della p.a. Così l’attività amministrativa può essere esercitata dai soggetti pubblici tanto nelle forme del diritto pubblico, quanto nelle forme del diritto privato.
L’art. 1, comma 1 bis l. 241/90 (introdotto dalla l. 15/2005) prevede che la p.a. nell’emanazione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente. Il diritto privato diventa la regola per l’attività che si esplica mediante atti non autoritativi, affermando così un principio di parità dialettica tra privati e p.a. Tuttavia la legittimità dell’azione amministrativa svolta attraverso l’impiego di strumenti privatistici dovrà comunque essere sempre verificata alla luce dei criteri che informano tutta l’attività amministrativa di cui al comma 1 della l. 241/90 e cioè economicità, efficacia, pubblicità, e trasparenza.
La scienza del diritto amministrativo
Lo sviluppo della scienza del diritto amministrativo ha accompagnato la creazione degli Stati nazionali che fu favorito dalla presenza di giurisdizioni autonome amministrative.
Questo sviluppo della scienza amministrativa si è avuto per lo più in Francia e in Germania.
In Francia le prime elaborazioni di una scienza di diritto amministrativo furono impostate su modelli di diritto privato e sulla teorizzazione della giurisprudenza del Conseil d’Etat.
In Germania invece la scienza del diritto amministrativo si è affermata solo verso la metà dell’ottocento, separandosi dallo studio dello Staatsrecht. Essa si inserì nel movimento culturale denominato pandettistica diretto ad elaborare le fonti del diritto romano a uso moderno e a costruire l’unità sistematica del diritto. Tra gli autori che si pongono alla base della scienza di diritto amministrativo tedesca di ricorda Otto Mayer.
Le concezioni tedesche influenzarono molto la dottrina italiana.
Con la fine del secolo l’Italia trovò in V.E. Orlando il propugnatore di una nuova scuola, volta alla ricostruzione del diritto pubblico attraverso il metodo giuridico. Cioè alla rifondazione di una scienza giuridica dalla quale doveva essere eliminata ogni considerazione spuria relativa alla politica, alla sociologia, all’economia.
Questa impostazione ebbe grande influenza nello sviluppo successivo della scienza amministrativistica italiana che vanta tra i suoi fondatori, oltre ad Orlando, Santi Romano, Ranelletti, Cammeo.
Il metodo elaborato e seguito da questi studiosi, animati dall’intento di costruire un sistema di garanzie per il cittadino, se applicato in modo acritico comportava una sorta di chiusura nei confronti della realtà della storia e della politica, in quanto ritenute irrazionali.
Però i radicali mutamenti istituzionali che si verificarono nei primi decenni del Secolo portarono ad accantonare questo metodo.
I nuovi metodi erano caratterizzati perchè ponevano attenzione alla realtà e alla storia, erano diretti a verificare le soluzioni nel concreto, ad abbandonare il c.d. Formalismo giuridico per dare voce alle pulsioni della società.
In questo quadro ebbe influenza rilevante la teoria istituzionale. Questa fu proposta in Italia dal Santi Romano e portò alla ribalta il tema, prima rifiutato, della organizzazione amministrativa. Inoltre il realismo giuridico si contrappose in maniera netta al formalismo giuridico.
Venendo alla scienza del diritto amministrativo dei giorni nostri va evidenziato come essa si debba necessariamente integrare con altre discipline, a seguito dell’imponente fenomeno evolutivo. In primo luogo, infatti, non esiste solo il potere statale ma sussistono anche altri poteri. Inoltre il diritto amministrativo è sempre più spesso prodotto dalle fonti europee e in terzo luogo si assiste ad un espansione del diritto comune.