Le situazioni che comportano la sospensione del processo sono identificate nel codice di procedura civile e in altre disposizioni di legge, alle quali il codice del processo amministrativo rinvia espressamente (art. 79 co. 1). Con riferimento alla sospensione necessaria per motivi legati alla pregiudizialità, vanno considerate:

  • le questioni inerenti stato e capacità delle persone e quelle inerenti incidente di falso: la decisione su tali questioni è riservata al giudice civile e il giudice amministrativo non può provvedere su di esse neppure in via incidentale. In questi casi la sospensione del giudizio deve essere disposta sulla base di una semplice valutazione di rilevanza della questione rispetto al giudice amministrativo.
  • il caso in cui sia pendente un procedimento penale relativo ai medesimi fatti di cui si controverte nel processo amministrativo: in questo caso la sospensione viene invece rimessa ad una valutazione di opportunità del giudice amministrativo,
  • i casi in cui il collegio abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale o abbia deferito una questione pregiudiziale di interpretazione di una norma comunitaria alla Corte di giustizia: in tali ipotesi la sospensione viene disposta con ordinanza appellabile (art. 79 co. 3) e non preclude comunque la possibilità di richiedere al giudice amministrativo pronunce cautelari.

Il codice non contempla la sospensione su richiesta delle parti (sospensione facoltativa). Il richiamo dell’art. 79 co. 1 alla disciplina della sospensione nel processo civile, tuttavia, consente di dare spazio alla soluzione affermativa. La sospensione è disposta dal Tar con ordinanza, suscettibile di appello al Consiglio di Stato (art. 79 co. 3).

Nel processo amministrativo ha assunto particolare rilievo l’istituto del regolamento di competenza. Dopo la l. n. 205 del 2000, che aveva inteso accelerare la decisione dei ricorsi, era controverso se la presentazione, a iniziativa della parte del regolamento di competenza imponesse la sospensione del giudizio. L’art. 71 accoglie la soluzione negativa. Nel processo amministrativo è ammesso anche il regolamento di giurisdizione, secondo quanto previsto dall’art. 41 c.p.c.: il regolamento è proposto dalle parti, con istanza diretta alla Corte di cassazione, finché sul ricorso non sia intervenuta una decisione del Tar. La proposizione del ricorso non comporta automaticamente la sospensione del giudizio. Questa, al contrario, è disposta dal Tar solo dopo aver verificato che l’istanza di regolamento non sia manifestamente inammissibile o infondata (art. 10 co. 1).

Quando sia cessata la causa di sospensione del giudizio o si sia prodotta l’interruzione, per la prosecuzione del giudizio è necessario un nuovo atto di impulso. Nel processo amministrativo tale atto si identifica normalmente con l’istanza di discussione del ricorso (art. 80). Un vero e proprio atto di riassunzione è necessario soltanto nel caso di interruzione, se la parte nei cui confronti si sia verificato l’evento interruttivo non abbia già presentato la nuova istanza di fissazione di udienza

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