La sospensione del provvedimento impugnato può talvolta risultare di per sé idoneo ad assicurare che l’interesse del ricorrente non sia irrimediabilmente pregiudicato dalla durata del giudizio (es. sospensione di un decreto di occupazione non ancora eseguito). In altri casi, invece, la misura cautelare comporta la necessità per l’Amministrazione di compiere una certa attività e di attenersi quindi ad un certo comportamento (es. sospensione di un provvedimento di licenziamento di un pubblico dipendente, che obbliga l’amministrazione a riammettere il dipendente in servizio). Per assicurare l’esecuzione di una pronuncia del giudice amministrativo è istituito il rimedio del giudizio di ottemperanza (art. 59). Il codice precisa che, se l’Amministrazione non ha eseguito un’ordinanza cautelare, la parte interessata, con istanza che deve essere notificata alle altre parti, può rivolgersi al giudice che ha emesso l’ordinanza. Questo adotta le misure necessarie per assicurare l’esecuzione dell’ordinanza cautelare e, a tal fine, dispone di tutti i poteri che sono ammessi per il giudizio di ottemperanza.

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