La difesa in giudizio dell’Amministrazione statale e delle Regioni a statuto speciale è affidata, obbligatoriamente, anche dinanzi al GIUDICE ORDINARIO, all’Avvocatura dello Stato, avente sede presso ciascun distretto di Corte d’appello, ad eccezione dei giudizi innanzi al giudice di pace, ove le amministrazioni possono avvalersi anche di propri funzionari.

In forza di tale obbligo, tutti gli atti giudiziari relativi a questi processi, devono essere notificati, a pena di nullità, all’Avvocatura dello Stato, che risulta domiciliataria ex lege per le amministrazioni per le quali abbia il patrocinio legale, e non presso il domicilio delle singole amministrazioni. In caso contrario la notificazione è nulla, ma questa invalidità viene sanata se l’avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio.

La competenza territoriale è individuata nell’ufficio giudiziario del distretto di Corte d’Appello ove ha sede l’Avvocatura dello Stato.

La l. N9/2009 ha attribuito all’Avvocatura dello Stato la possibilità di notificare gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali, con un procedimento simile a quello che consente anche agli avvocati del libero foro di procedere al medesimo adempimento.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle PA, le amministrazioni, limitatamente al giudizio di primo grado, possono invece stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Nel caso in cui parte del giudizio sia un’amministrazione statale, è stabilita la regola del foro erariale: la competenza spetta al giudice del luogo dove ha sede l’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Se nella sede del giudice che sarebbe competente secondo le normali regole non si trovi alcun ufficio dell’avvocatura dello Stato, la competenza si radica a favore del tribunale del luogo in cui ha sede l’avvocatura dello Stato nel cui distretto e ricompreso il primo giudice.

Quando l’amministrazione è convenuta, il distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.

La regola del foro erariale vale solo per le cause di competenza dei tribunali e delle corti d’appello e non si estende: alle controversie di lavoro, alle cause ereditarie, ai provvedimenti esecutivi e fallimentari, ai casi di volontari intervento in causa dell’amministrazione, ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento, e a quelli in materia di immigrazione.

Nelle cause proposte contro l’amministrazione statale, la capacità di stare in giudizio (rappresentanza processuale) spetta al Ministro in carica competente per materia.

Gli enti pubblici diversi dallo Stato stanno in giudizio in persona del loro legale rappresentante.

In determinate materie, leggi speciali stabiliscono che l’azione giudiziaria debba essere preceduta dalla proposizione di un ricorso reclamo amministrativo, come in tema di previdenza e assistenza, che non si pone però come una condizione dell’azione, in quanto la domanda giudiziale non è procedibile se non quando siano stati esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto ricorso amministrativo.

Nelle controversie in materia di invalidità, l’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo è invece condizione di procedibilità della domanda.

Nel giudizio relativo ai rapporti di lavoro privatizzati dei dipendenti pubblici è poi previsto il tentativo di conciliazione; trova altresì applicazione, qualora vi siano i presupposti, l’istituto della mediazione civile commerciale introdotta dal d.lgs. 28/2010.

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