Il trattato istitutivo della CE consente di derogare al generale divieto di aiuto di Stato nell’ipotesi di:

  1. 1. aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accorati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,
  2. 2. aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da atri eventi eccezionali;
  3. 3. aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
  4. 4. e altri ancora… .

Il Trattato istitutivo della CE detta i criteri per verificare l’ammissibilità o meno degli aiuti di Stato; la decisione spetta alla Commissione.

La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

Se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato comune o che tale aiuto è attuato abusivamente, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Se lo Stato in esame non rispetta la decisione della Commissione entro il termine stabilito, la Corte di Giustizia può essere invocata per dare attuazione coattiva alla decisione della Commissione..

È importante aggiungere che si può ricorrere alla Corte di Giustizia anche per contestare la legittimità dei provvedimenti della Commissione.

Alla Commissione devono essere comunicati, in tempo perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti. Lo Stato non può dare esecuzione all’aiuto prima del via libera della Commissione.

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