Servizi economici

Per servizi economici (o di interesse economico), in particolare, possono intendersi tutti i servizi suscettibili di sfruttamento economico, ossia tali da poter essere prodotti e distribuiti sul mercato per trarne un profitto. Dato che tale caratteristica non permette in tutti i casi una facile distinzione, si considerano ordinariamente servizi economici quelli che sono diretti a soddisfare esigenze degli utenti sufficientemente omogenee sotto il profilo qualitativo da poter essere costituite da prestazioni standardizzate e, quindi, suscettibili di una produzione con tecniche industriali.

I servizi economici, in questo modo, si distinguono agevolmente:

  • dai servizi sociali, che richiedono prestazioni adattate (non standardizzate) a specifici bisogni delle persone;
  • dai servizi burocratici, la cui produzione può essere standardizzata ma non può essere di tipo industriale.

Concezione tradizionale del servizio pubblico e liberalizzazione

I pubblici poteri, se ritenevano che certi servizi economici fossero di interesse pubblico, ne assumevano la gestione, ossia riservavano giuridicamente a se medesimi la loro produzione e distribuzione, escludendo completamente l’esercizio della libera iniziativa economica privata.

La gestione pubblica del servizio poteva essere:

  • diretta, se provvedeva direttamente l’amministrazione con propri organismi;
  • indiretta, se alle prestazioni pubbliche provvedevano imprese private, ma per concessione delle amministrazioni pubbliche e senza che altre imprese potessero far loro concorrenza.

In tale situazione, quindi, per servizi pubblici si intendevano correttamente quei servizi alla cui gestione provvedevano le amministrazioni pubbliche, statali o locali.

Un tal modo di intendere i servizi pubblici è risultato non pienamente compatibile con le disposizioni del Trattato della CE, il quale, infatti, esige il rispetto delle regole della concorrenza, non solo in generale, ma anche con specifico riferimento alle imprese pubbliche. Il Trattato comunitario, in altre parole, esige la liberalizzazione anche dei servizi pubblici. Per realizzare concretamente tale liberalizzazione, il Trattato prevede (artt. 52 e 53) che sia possibile l’emanazione di apposite direttive e raccomandazioni.

In alcuni casi, comunque, è stato imposto di considerare separatamente diversi segmenti di attività, precedentemente svolte in modo integrato da una sola impresa in regime di monopolio, per sottoporle a regimi differenziati (es. ENEL).

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