I profili finanziari di approvvigionamento delle risorse economiche e di erogazione delle stesse incidono in modo significativo sulla organizzazione e sui vincoli posti al funzionamento delle amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche, come ogni organizzazione, necessitano, infatti, di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attività cui sono tenute. L’attività di spesa è sottoposta a vincoli contabili inevitabili trattandosi di risorse pubbliche.

Anche riferendosi a profili finanziari, la normativa risponde alla ricerca dell’equilibrio tra esigenze di garanzia ed esigenze di efficienza dell’azione amministrativa: al prevalere del polo della garanzia, corrisponde maggiore rigidità dell’azione, mentre al prevalere del polo dell’efficienza, corrisponde maggiore elasticità dell’azione.

Nell’attuale contesto l’erogazione finanziaria è divenuta fondamentale, quindi l’inefficienza in ordine a questa si traduce in inadeguatezza dell’attività amministrativa nel suo insieme. La scienza amministrativa ha studiato i problemi organizzativi, ma raramente ha approfondito le implicazioni.

Importante in questo ambito anche parlare dell’ autonomia finanziaria degli enti pubblici. L’autonomia finanziaria è il potere di un ente di assumere decisioni riguardanti entrate/spese prescindendo da interferenze esterne. Con riferimento alle entrate si presenta come poteri dell’ente di determinare entità delle proprie risorse e come disponibilità di entrate proprie. Si distingue tra enti a finanza derivata e enti a finanza non derivata, a seconda del rapporto tra entrate proprie e entrate derivanti da trasferimenti da parte dell’ente sovraordinato.

Con riferimento alle spese, l’autonomia finanziaria riguarda il problema dei vincoli che possono esser imposti dall’esterno alle decisioni di spesa dell’ente, sia in termini quantitativi, che in termini di destinazione delle risorse. Non esiste un modello unico, ma diverse gradazioni di autonomie date dalla combinazione dei profili indicati.

Si possono avere enti a totale finanza derivata (ma che nn incontrano vincoli alla spesa) e enti con alto grado di risorse proprie (ma sottoposti a vincoli di destinazione delle risorse). Il finanziamento delle funzioni amministrative si è retto su un sistema di finanza derivata basato sull’accentramento delle entrate in capo allo Stato attraverso l’imposizione tributaria e il successivo trasferimento delle risorse ai singoli enti per lo svolgimento delle attività cui sono tenuti.

Il nuovo 119 Cost. prevede autonomia finanziaria(nel senso di titolarità di tributi ed entrate proprie e di compartecipazioni al gettito) di regioni ed enti locali. Lo stato ha competenza esclusiva nella perequazione delle risorse finanziarie. La potestà impositiva è riconosciuta a regioni ed enti locali, tuttavia il 23 Cost. precede la riserva di legge in tema di imposizioni patrimoniali. Le regioni e gli enti locali possono, per quanto gli è concesso (altrimenti avremmo una doppia imposizione), istituire tributi.

Le norme di coordinamento necessarie ad attuare il titolo V sono state emanate con la l.42/2009 (legge sul federalismo fiscale). I criteri direttivi relativi al rapporto tra le potestà impositive fanno propri i principi espressi da corte cost. Si prevede che le regioni siano titolari di tributi propri e tributi propri derivanti da leggi statali, si stabiliscono le forme di compartecipazione al gettito di tributi statali.

Sul fronte quantitativo delle risorse , il 119 prevede che i tributi e le entrate proprie “devono esser sufficienti a finanziarie integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Dato che non tutti i territori hanno la stessa capacità fiscale, si prevede l’istituzione di un fondo perequativo, in base a cui le zone con minor capacità contributiva sono destinatarie di ulteriori risorse derivate.

Lo stesso art. prevede risorse aggiuntive e interventi speciali che poggiano su presupposti specifici in favore di certi comuni provincie regioni città Metropolitane per corte Costituzionale queste risorse devono avere carattere aggiuntivo. Queste risorse ex 119 sono senza vincoli di destinazione.

Federalismo fiscale. Nella l.42 sono regolati i trasferimenti da parte dello Stato. Questi potranno avere ad oggetto solo le risorse per le funzioni legate ai livelli essenziali delle prestazioni e le risorse necessarie a perequare le zone con minor capacità fiscale(con il fondo perequativo). per i trasferimenti, si adotterà il criterio del costo standard: il trasferimento sarà commisurato al costo medio della funzione. Ciò dovrebbe portare gli enti con costi superiori a quelli standard a comportamenti virtuosi.

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