La riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione ha profondamente innovato la materia dell’organizzazione amministrativa, dettando una nuova disciplina della ripartizione dei poteri:
- allo Stato è attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117).
Tale competenza riguarda gli apparati strumentali alle funzioni generali di governo ma non sempre gli apparati strumentali all’esercizio delle attività amministrative corrispondenti alla competenza legislativa dello Stato: il testo costituzionale, infatti, per attribuire la competenza delle funzioni amministrative, non segue il criterio del parallelismo con le funzioni legislative, ma stabilisce che tutte le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni, salvo che i principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza ne esigano il loro esercizio unitario ad un livello più ampio (art. 118 co. 1). Dato che il potere di organizzare è attribuito allo Stato con riferimento ai propri apparati amministrativi e non alle proprie funzioni amministrative, tale potere si riferirà a funzioni amministrative corrispondenti alle proprie competenze legislative solo a condizione che i criteri di cui sopra ne esigano l’esercizio a livello nazionale.
- alle Regioni è attribuita la competenza legislativa relativa a quegli apparati che esercitano funzioni amministrative assegnate alle Regioni stesse in applicazione dei principi di sussidiarietà , differenziazione ed adeguatezza.
Negli ordinamenti regionali, peraltro, vi è un’altra fonte normativa competente in materia di organizzazione, gli statuti, ai quali spetta di determinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento (art. 123);
- agli enti locali non è attribuita competenza legislativa. Il testo costituzionale, tuttavia, prevede due fonti normative mediante le quali tali enti possono esercitare un potere organizzativo:
- gli statuti, ai quali la giurisprudenza riconosce un rango sub-primario (para-primario), che li pone in una posizione di supremazia rispetto ai regolamenti e di subordinazione rispetto alle leggi di principio;
- i regolamenti, ai quali è riservata la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni. Tale disciplina, tuttavia, deve svolgersi nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione che ne assicura i requisiti minimi di uniformità , secondo le rispettive competenze