Il rispetto delle norme di contabilità può esser causa non soltanto di inefficacia o inefficienza dell’azione amministrativa, ma anche di danni a terzi per il ritardo nei pagamenti. Si è quindi posto il problema se la necessità del rispetto delle norme di contabilità possa far considerare lecito un eventuale conseguente ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Le regole contabili, tuttavia, essendo considerate attinenti all’organizzazione interna delle pubbliche amministrazioni, sono prive della forza necessaria per incidere sui diritti dei terzi, fondati su leggi di natura sostanziale (es. codice civile). In mancanza di leggi che dispongano diversamente, quindi, si ritiene che dagli eventuali ritardi nel pagamento di debiti liquidi nasca l’obbligazione al pagamento degli interessi moratori da parte dell’amministrazione, anche se i ritardi sono causati dalla necessità di seguire i procedimenti contabili.

 I terzi potrebbero subire anche altri pregiudizi se, come in passato, si accettasse la soluzione di considerare il denaro delle pubbliche amministrazioni come un bene demaniale. Il superamento di questa tesi, tuttavia, porta a ritenere attualmente possibile l’esecuzione forzata anche nei confronti del denaro dell’amministrazione.

 Apparati organizzativi:

  • gli uffici dirigenziali, preposti all’approvvigionamento e alla gestione dei beni materiali (es. denaro). Al dirigente, infatti, spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo (art. 4 co. 2 TULPA).

A ciascuno di tali uffici viene assegnata dal Ministro una quota di bilancio, il quale, essendo articolato in unità previsionali di base, dovrebbe consentire agevolmente l’individuazione delle risorse attinenti ai diversi uffici;

  • il tesoriere, preposto all’esecuzione dei pagamenti e, di conseguenza, alla conservazione del denaro appartenente all’amministrazione. Ordinariamente tale tesoriere è costituito da un’impresa specializzata nel maneggio di denaro, ossia una banca (es. il tesoriere di Stato è la Banca d’Italia).

 Provvista e gestione del personale

Anche il personale può essere considerato uno strumento del quale l’amministrazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni finali. Occorre tuttavia sottolineare che è solo per comodità di esposizione che il lavoro personale può essere assimilato ai mezzi materiali delle amministrazioni.

In questo caso, comunque, il discorso è limitato al c.d. personale professionale e non si estende ai c.d. funzionari onorari (es. politici) o a coloro che prestano la loro attività in modo non volontario (es. ex servizio militare).

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