Il Collegio decide prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o d’ufficio, poi il merito della causa. Tuttavia in questo caso non si chiarisce in che ordine: nella trattazione delle questioni attinenti al merito, c’è un ordine?
Graduazione, accorpamento ed assorbimento dei motivi di ricorso
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande proposte dal ricorrente, ma poi è da valutare il problema della prassi dell’assorbimento dei motivi: il giudice accoglie il ricorso per un dato motivo e omette di esaminare gli altri profili di legittimità rappresentati dal ricorrente (tale soluzione non è sempre giustificata). Non sussiste alcun problema invece per l’accorpamento dei motivi di ricorso: il giudice esamina i motivi del ricorso, per poterli (qualora sia possibile) esaminarli congiuntamente.
Valutazione delle prove e libero convincimento
Il giudice per poter giudicare deve conoscere i fatti, per questo si procede alla valutazione del materiale probatorio. Anche nel processo amministrativo, all’art.116 primo comma c.p.c. è sancito il principio della libera valutazione delle prove (o libero convincimento del giudice). Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente. Non si tratta di arbitrio, ma di prudente apprezzamento (quello del buon padre di famiglia).
La regola del giudizio
Regola che riguarda il modo di elaborare il giudizio se i fatti allegati dalle parti sono rimasti incerti. Il giudice DEVE decidere, non può pronunciare un non liquet perché ha dubbi sulla situazione di fatto. Anche nel diritto amministrativo è applicabile l’art.2697 c.c. sull’onere della prova. nel giudizio civile, siccome le prove sono quasi sempre nella disponibilità delle parti, si avrà la massima “provare o soccombere”. Tale regola si applica anche al giudizio amministrativo, ma tenendo conto del principio acquisitivo, perché le prove sono spesso nell’esclusiva disponibilità della PA. Il giudice quindi ha potere di acquisire prove, e le pone a carico della parte che ne ha disponibilità (la PA appunto).
Quindi la parte che allega il fatto, ma che è esonerata dal giudice dal provarlo, non potrà avere la responsabilità sull’incertezza del fatto solo perché la controparte non ha ottemperato all’ordine istruttorio del giudice (es. di esibizione).
Tuttavia per la dottrina l’intervento del giudice determinerebbe non una semplice inversione dell’onere della prova, ma la creazione di un onere diverso in capo alla PA, ossia quello di fornire la prova di un fatto inverso rispetto a quello fornito dal ricorrente.
Valutazione del comportamento processuale delle parti
Se la PA non ottempera all’ordine del giudice di esibire i documenti, la giurisprudenza non è univoca circa la soluzione di tale problema:
È provata l’affermazione del ricorrente? No, altrimenti sarebbe tipo una prova legale (confessione)
È argomento di prova? Soluzione preferibile. Non si tratta di una prova, ma della valutazione di un comportamento che comunque però deve concorrere con altri elementi probatori.