A) Organi e uffici. L’organo è allora un ufficio della personalità giuridica legittimato da una norma a compiere atti che si imputano all’ente di quale è organo: quindi l’ufficio esprime la volontà della persona giuridica, imputandole l’atto e i relativi effetti (esempio: il rettore compie atti per l’Università). Il sistema è diverso rispetto a quando un soggetto opera attraverso un rappresentante: nel rapporto di rappresentanza vengono al rappresentato imputati gli effetti dell’atto e quest’ultimo resta al rappresentante a cui si imputano anche stati mentali ed errori. E’ sbagliato dire che gli atti si imputano all’organo (cosiddetto ”approccio formalistico): infatti se così fosse, si dovrebbe dire che gli uffici di vertice non sono organi (in pratica si creerebbe un’articolazione per cui solo gli organi sotto-ordinati adottano atti, mentre gli organi di vertice avrebbero solo una funzione di indirizzo, come es. il proprietario di un esercizio commerciale non stipula i contratti, ma lo fanno i dipendenti). Bisogna allora disancorare la nozione di organo da quella di mera imputazione formale degli atti. Da ciò si dovrà dire che organi di un ente sono gli uffici preposti a realizzarne le finalità assumendo decisioni fondamentali e si distinguono così dagli uffici aventi vari gradi di legittimazione operativa e giuridica: quindi l’organo è l’ufficio che ha la responsabilità. Della figura soggettiva. Una parte della dottrina ha sostenuto la nozione di “organo con personalità giuridica”: in questo modo si è sottolineato che un organismo può dar luogo a una doppia serie di imputazioni: una prima riferita all’organismo personificato, una seconda riferita all’ente di cui è organo. La tesi è oramai venuta meno, anche perchè si usava per definire gli organi con personalità giuridica l’ISTAT (che ora è molto più autonomo) nonché il CNR (anche esso non più così). Tuttavia oggi si potrebbe definire organo con personalità giuridica un ente pubblico “strumentale”: ad esempio l’ ISS (istituto superiore di sanità).

B) La titolarità degli uffici (problemi). Bisogna distinguere tra rapporto di servizio (che sussiste tra il titolare dell’ufficio e l’amministrazione di appartenenza, con carattere patrimoniale e riguarda le situazioni soggettive che possono avere rilevanza patrimoniale: ad esempio carriera, pensione, ecc) e rapporto di ufficio (esso ha carattere organizzativo: è l’incardinamento nell’ufficio). I due rapporti possono far capo ad amministrazioni diverse: es. un dipendente può ricoprire un ufficio in un organismo particolare, ovvero esser al servizio di un’amministrazione nazionale. Quando una persona ricopre un ufficio pubblico senza aver un rapporto di impiego con l’amministrazione, il rapporto è definito “onorario”. Si ha poi il “funzionario di fatto”: questo ricopre una carica o ufficio senza investitura ovvero in presenza di un atto di nomina viziato e successivamente annullato. Gli atti che questo emana sono validi se non impugnati entro il termine utile, ovvero se nello stesso termine non è fatta valere l’invalidità della nomina. La fattispecie del funzionario di fatto non è uguale a quella dell’organo che agisca in regime di prorogatio: per quest’ultima il titolare di un ufficio rimane in carica finchè non sopraggiunge il nuovo titolare e in questa veste può fare atti legittimi. In questo periodo però si possono adottare solo atti indifferibili e urgenti, indicando i motivi che giustificano l’adozione. Nel 1994 è stata fatta una legge per cui i soggetti in prorogatio possono emanare atti validi fino a 45 giorni dalla cessazione del mandato: oltre quel termine, gli atti che vengono fatti sono nulli.

In questo ambito va poi distinto tra Attribuzione, competenza e legittimazione. La definizione. più ricorrente individua l’attribuzione nel potere attribuito ad un’amministrazione (ad esempio: ministero) e la competenza nella misura che di quel potere è data a uno specifico organo di una amministrazione (ad esempio: a una direzione generale di un Ministero.). Si comprende anche però nell’incompetenza il vizio di legittimazione cioè i presupposti e requisiti in presenza di cui un organo competente può adottare un atto (ad esempio: presenza del numero legale). Tutte queste nozioni sono elaborate sulla base di principi generali non aventi contenuto intrinseco, quindi i confini hanno margini di elasticità molto ampi. Se si considerano l’attribuzione e la competenza sotto il profilo degli interessi da curare, si deve ritenere che ogni figura soggettiva può agire, per il perseguimento dello scopo, con libertà di modi e forme, potendo fare tutto ciò che è lecito nei limiti degli atti autoritativi e della spesa. Questo principio è però in collegabile con l’idea che la persona giuridica avrebbe autonomia privata: in quel caso il principio si restringerebbe solo agli enti, non considerando il vincolo del fine che anche questi hanno.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento