La legge del 1990, come modificata nel 2005, e in ultimo con L.69/2009, stabilisce che il diritto d’accesso si attua mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. Se trascorrono 30 giorni inutilmente dalla richiesta, questa si ha per respinta (silenzio-rifiuto).

Si tratta di una tutela giurisdizionale rapida ed efficiente: è infatti previsto il rito abbreviato (30 giorni per esperire il ricorso da quando si è avuta la piena conoscenza del diniego, ed entro i successivi 30 dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso il TAR si deve pronunciare in Camera di Consiglio.

La tutela giurisdizionale spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (in quanto si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo).

Possono avvalersi del rito abbreviato non solo le parti che, legittimate all’accesso, si sono viste respingere l’istanza, ma anche i controinteressati (coloro che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza), la PA che ha il possesso del documento e ha deciso sull’accesso, e gli interventori (ma questi ultimi non sono parti necessarie, né quelli ad opponendum, né ad adiuvandum). Le parti possono stare in giudizio personalmente, e la PA può essere rappresentata da un dirigente.

In caso di silenzio-rifiuto, il legittimato all’accesso può adire o il difensore civico (per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali o regionali) o la Commissione per l’accesso (per gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato). Questi si pronunciano entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto tale termine, il ricorso si ha per respinto. Se invece ritengono illegittimo il diniego, informano il richiedente e lo comunicano alla PA che lo ha disposto.

Se la Pa non motiva e non conferma il diniego nei successivi 30 giorni, l’accesso è consentito (tuttavia non sono previste azioni coercitive in caso di inottemperanza della PA). Se l’interessato si rivolge al difensore civico o alla Commissione per l’accesso, il termine per impugnare è sospeso fino alla decisione. Se l’accesso è stato negato perché riguarda diritti di terze persone, è necessario ricorrere al Garante per i dati personali.

Tale azione può essere proposta anche durante un altro ricorso giurisdizionale, con istanza al Presidente da decidersi con ordinanza istruttoria in Camera di Consiglio.

 

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