Il ricorso introduttivo

Anche nel processo amministrativo vige il principio della domanda e dell’impulso di parte.

La domanda giudiziale assume, nel processo amministrativo, la forma del ricorso, proveniente dalla persona che invoca la tutela, ed è indirizzata al giudice competente. Il ricorso si riempie di contenuto variabile in ragione del tipo di azione che viene esperita; così, nelle azioni di tipo costitutivo, esso è volto ad ottenere dal giudice l’annullamento del provvedimento, ovvero, nelle ipotesi di giurisdizione di merito, la modifica o la sostituzione del provvedimento medesimo

È un’istanza rivolta dall’interessato per ottenere l’annullamento, la modifica o la revoca dell’atto per i motivi in esso indicati.

Il ricorso deve contenere:

-L’epigrafe: Nome, cognome, residenza e domicilio del ricorrente

-L’indicazione dell’atto di cui si chiede l’annullamento

-Data della sua notificazione

-Svolgimento del ricorso: Esposizione sommaria dei fatti e dei motivi del ricorso. Si devono indicare gli artt.di legge che si ritengono violati e le conclusioni (la domanda principale e quella connessa sulle spese del giudizio)

-I motivi: elemento essenziale. Vincola non solo il ricorrente, ma anche il giudice per il principio della domanda (eccezione: i motivi aggiunti)

-Sottoscrizione: Dei ricorrenti e del difensore o procuratore speciale, con l’indicazione del mandato invalidità del ricorso: Il ricorso è insanabilmente nullo se manca della sottoscrizione, o se vi sia incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda (nullità non rilevabile dalla parte che vi ha dato causa. Determina l’inammissibilità del ricorso ed è rilevabile d’ufficio).

Se l’intimato comunque si costituisce, la nullità è sanata. Il giudice può tuttavia chiedere la rinnovazione della notifica del ricorso.

 

Il ricorso collettivo, ricorso cumulativo e cumulo di azioni

Domanda proposta da più soggetti con un unico atto introduttivo (CUMULO SOGGETTIVO) — RICORSO COLLETTIVO

Un unico atto introduttivo racchiude più domande giurisdizionali (CUMULO OGGETTIVO) -> Con un unico atto si impugnano provvedimenti diversi (anche provenienti da PA diverse) che però disegnano congiuntamente un effetto lesivo per il ricorrente (RICORSO CUMULATIVO

La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato limiti alla loro proponibilità:

Ricorso collettivo:

Anche quando più soggetti impugnano un atto plurimo (più provvedimenti diretti a più persone) chiedendo ciascuno l’annullamento della parte che lo pregiudica; o quando più soggetti nella stessa posizione giuridica propongano con un’unica azione la stessa domanda giudiziale.Ma non vi deve essere conflitto di interessi tra i ricorrenti e la causa petendi e il petitum devono essere comuni a tutti i ricorrenti.

Le condizioni di ammissibilità riguardano singolarmente ogni ricorrente e l’iniziativa processuale è individuale. Ricorso cumulativo:

Anche quando si propongano più domande giudiziali differenti (ad es. azione impugnatoria e di condanna) o quando l’atto introduttivo si fonda su più causae petendi.

La giurisprudenza ammette solo i ricorsi cumulativi per cause connesse, mentre la dottrina ammette anche il litisconsorzio facoltativo improprio (connessione impropria).

Se si verifica la compresenza del cumulo soggettivo e di quello oggettivo insieme, si proporranno ricorso collettivo e cumulativo insieme.

Il cumulo oggettivo può verificarsi anche durante il giudizio (es. per i motivi aggiunti).

 

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