Il ricorso è diretto al Tribunale amministrativo regionale e deve contenere:

• le generalità del ricorrente, del difensore e delle parti avversarie;

• l’ indicazione dell’ oggetto della domanda e dell’ atto impugnato;

• l’ esposizione sommaria dei fatti;

• i motivi sui quali si fonda il ricorso, con l’ indicazione dei mezzi di prova e delle misure chieste al giudice;

• la sottoscrizione della parte e dell’ avvocato che la rappresenta.

Ovviamente, il ricorso è inammissibile nel caso in cui manchi l’ indicazione dei motivi ovvero qualora, dall’ esposizione dei fatti, l’ atto impugnato non risulti lesivo dell’ interesse legittimo del ricorrente (o di un suo diritto soggettivo, nel caso della giurisdizione esclusiva).

Diverso, invece (ad avviso della giurisprudenza), è il caso nel quale manchi l’ indicazione degli articoli di legge che si ritengono violati: è sufficiente, infatti, che il contenuto del motivo sia, in qualche misura, identificabile così che il giudice possa individuare la disposizione pertinente (iura novit curia: il giudice è padrone del diritto). Ovviamente, gli articoli di legge (ovvero di regolamento) vengono in rilievo quando la censura è di violazione di legge (o di incompetenza); non rilevano, invece, quando la censura è di eccesso di potere, perché in tal caso viene attaccato l’ uso che del potere ha fatto l’ autorità amministrativa (uso che è ritenuto illegittimo dal ricorrente).

Va sottolineato, infine, che il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione o se vi è assoluta incertezza sulle persone o sull’ oggetto della domanda.

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