Nozione e caratteri
Il provvedimento amministrativo è tradizionalmente considerato l’atto tipico di esplicazione delle funzioni amministrative, con il quale, a conclusione di un procedimento, viene esercitato il potere amministrativo: ponendo norme, accordando un’autorizzazione, trasferendo beni, attribuendo risorse, sanzionando e così via.
La nozione di provvedimento amministrativo sfugge a una definizione e a delimitazioni precise.
Natura della nozione
A differenza di altri tipi di atto giuridico (come la legge, la sentenza e il contratto), nell’ordinamento italiano, il provvedimento amministrativo non è né definito né compiutamente disciplinato dalla legge. L’inesistenza di una disciplina organica e unitaria del provvedimento consente di includere determinati atti in questa nozione e di escluderne altri.
La disciplina del provvedimento amministrativo, invece, è frammentaria ed eterogenea: per il procedimento di formazione, vi sono solo alcune regole generali, il cui ambito di applicazione è variabile; gli altri aspetti (soggetto, esternazione, validità, efficacia, esecuzione e così via) sono oggetto di una serie di regole, poste in parte dal legislatore e in parte dalla giurisprudenza, ciascuna delle quali ha un diverso ambito di applicazione.
Nel caso del contratto la sua definizione serve a determinare l’ambito di applicazione della relativa disciplina codicistica. La facile individuazione delle leggi e delle sentenze dipende dal fatto che i relativi procedimenti di formazione e regimi giuridici sono compiutamente disciplinati dalle norme.
Quella del provvedimento non è una nozione normativa, volta a stabilire l’ambito di applicazione di una disciplina. La sua utilità è essenzialmente descrittiva e sistematica: serve a sintetizzare le regole a cui sono normalmente sottoposti gli atti di esercizio dei poteri amministrativi, a ricostruire un regime giuridico formatosi in modi diversi e in un ampio arco temporale, le cui componenti non sono necessariamente compresenti.
Gli atti di esercizio dei poteri amministrativi sono normalmente soggetti a questo regime, a meno che le norme non dispongano diversamente: ciò dipende non dalla loro qualificazione come provvedimenti amministrativi, ma semplicemente dal fatto che le singole regole, legislative o giurisprudenziali, che compongono quel regime, sono applicabili a essi.
Ne consegue che definire o delimitare con precisione la nozione è non solo impossibile, ma anche inutile. Si può soltanto, preso atto del suo carattere impreciso ed individuare i caratteri normali o più frequenti dei provvedimenti.
I caratteri
Il provvedimento, in quanto atto di esercizio di un potere è unilaterale e tipico, e produce effetti anche nei confronti di soggetti diversi da chi lo emana. Tale carattere non deve confondersi con una pretesa Imperatività, data l’esistenza di provvedimenti non autoritativi.
È bensì un atto di svolgimento di una funzione, da ciò dipendono ulteriori caratteri quali:
– L’emanazione a seguito di un procedimento
– La motivazione,
– La soggezione a controlli amministrativi e giurisdizionali,
– La sindacabilità per eccesso di potere.
Dalla soggezione a processo amministrativo e giurisdizionali derivano poi altri caratteri come:
– L’immediata produzione di effetti
– L’inoppugnabilità in assenza di tempestiva impugnazione Dalle norme in materia di giustizia amministrativa derivano poi caratteri di:
– La ricorribilità in sede contenziosa
– L’annullabilità del provvedimento invalido da parte del giudice amministrativo,
– Il divieto di annullamento e la inapplicabilità da parte del giudice ordinario. Sempre la L. 241/90 codificano poi altri caratteri quali:
– La soggezione del provvedimento alla revoca,
– alla sospensione e all’annullamento d’ufficio.