Vediamo ora il ruolo giocato dalle corti giudiziarie. E’ da premettere che nel 2005 con il Constitution Reform Act è stata istituita la “Suprema Corte del Regno Unito”, chiamata ad operare come corte di ultima istanza, sostituendo l’Appellate Commitee della House of Lord. La nomina dei giudici spetta sempre alla Regina, ma la selezione preliminare dei giudici non è più affidata al Lord Chacelor, bensì alla valutazione di una commissione indipendente formata da giudici.

Le corti di giustizia britanniche, storicamente, hanno esercitato un controllo prima penetrante sull’azione amministrativa, grazie al sindacato sulla correttezza delle procedure, e poi meno intensi. Negli ultimi decenni però si è verificata un’inversione di tendenza ed il judicial review sull’azione amministrativa ha assunto di nuovo portata costante.

Sul piano processuale, si è introdotto un nuovo sistema procedurale, che presenta luci ed ombre. Per lungo tempo i “prerogative remedies”(quashing order; prohibiting order; mandatory order), destinati al controllo sull’esercizio dei poteri e sull’adempimento dei doveri delle pubbliche amministrazioni, hanno sofferto di gravi limiti: ad esempio agli amministrati non era concessa la conoscenza dei documenti o l’uso di consistenti mezzi di prova orali.

Per rimediare a tali carenze, nel 1977 è intervenuta una riforma. Si è prevista un’unica procedura: l’application (oggi claim) for judicial review, che consente di utilizzare sia i prerogative che gli ordinary remedies, a patto che si applichino anche a questi ultimi condizioni restrittive tipicamente proprie dei “prerogative remedies”: termini brevi per il ricorso e la necessaria richiesta preliminare alla corte di dar avvio alla procedura.

Dopo nuove riforme degli ultimi decenni vengono inoltre finalmente riconosciute la conoscenza dei documenti ed un’ampia esaminazione orale.

La riforma ha rimosso limiti, ma causato anche difficoltà. La giurisprudenza interpreta che l’application for judicial review sia procedura esclusiva per le materie di diritto pubblico, e quindi non si possono più utilizzare i rimedi ordinari, se non nel rispetto della procedura e dei tempi propri dei “prerogative remedies”. Secondo la giurisprudenza questi limiti proteggono l’attività amministrativa dall’incertezza di eccessive attese e da ricorsi temerari.

Ad ogni modo rimangono incertezze circa alle materie di diritto pubblico e di diritto privato, essendosi creata questa dicotomia. La giurisprudenza ha abbozzato risposte considerando, ad esempio, materie di diritto privato i torts ed i casi di breach of contract. Ma l’incertezza domina, appesantita dal fatto che si tratta di una separazione da sempre estranea al diritto inglese.

La questione è quindi da tempo oggetto di discussione, anche in dottrina. Vi sono state proposte di riforma, confluite in parte nella modifica delle Civil Procedure Rules.

Sebbene la procedura esclusiva per le azioni di diritto pubblico non sia del tutto abbandonata, le sue conseguenze pratiche risultano attenuate. L’azione congiunta della giurisprudenza e delle riforme legislative ha ridotto il divario fra judicial review ed azioni ordinarie, ed ha inoltre attenuato la specialità dell’application for judicial review con l’introduzione di un più flessibile meccanismo di transfer dei ricorsi dal rito ordinario al rito speciale, e viceversa.

Restano però dei casi giurisprudenziali nei quali l’esclusività della judicial review procedure resta insuperata.

La svolta più significativa del judicial review riguarda l’ampiezza e l’intensità del sindacato del giudice sull’attività delle pubbliche amministrazioni. Dagli anni Sessanta l’intensità del controllo giudiziale si è rafforzata: si è generalizzata la garanzia del “right to be heard”; si è esteso il controllo giudiziale sull’errore di fatto; si è estesa la legittimazione processuale; si è rafforzato il sindacato sul rispetto dei principi di diritto, aprendosi anche al sindacato di proporzionalità.

Tutto ciò ha contribuito ad avvicinare l’esperienza britannica ai sistemi dell’Europa continentale: non soltanto per l’espansione delle vie contenziose giurisdizionali, ma specialmente per l’uso di principi come quello della proporzionalità, ormai da tempo utilizzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le innovazioni degli ultimi anni sono, in conclusione, assai rilevanti:

  • I tribunals che operano come court substitute sono stati ricondotti ad un modo di agire più garantistico, trasparente e “giurisdizionale”
  • Il principio del “right to be heard” è tornato a riespandersi
  • Il ruolo svolto dalle corti si è potenziato, anche per l’influenza del contesto sovranazionale
  • I giudici che si occupano di diritto amministrativo vanno costituendo un corpo specializzato, sempre più simile alle giurisdizioni amministrative del continente.
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