In altri termini, la disciplina dei procedimenti amministrativi risulta da principi giurisprudenziali e disposizioni normative aventi gradazioni diverse di specialità.
– L’economicità riguarda il rapporto tra mezzi e risultati, quindi impone di fare buon uso delle risorse a disposizione. Si tratta, ovviamente, non solo delle risorse materiali e finanziarie, ma anche di quelle umane, quindi del lavoro e delle fasi procedurali: un’applicazione del principio di economicità è il divieto di aggravare il procedimento.
– La ragionevolezza indica la plausibilità e giustificabilità della scelta operata dall’amministrazione, quindi è alla base di varie regole empiriche elaborate dai giudici e di varie figure di eccesso di potere (come l’illogicità). In termini specifici, essa viene riferita al bilanciamento di interessi operato dall’amministrazione, che deve tenere conto degli interessi rilevanti e non comportare il loro inutile sacrificio. Il principio di ragionevolezza è considerato un principio ”assoluto” del procedimento, perché non può mai cedere di fronte ad altri principi.
– Il principio del giusto procedimento, che riecheggia il principio costituzionale americano del due process of law, riguarda i procedimenti che sfociano in misure restrittive per i destinatari, come quelli ablatori e quelli sanzionatori: prima dell’adozione di simili misure occorre svolgere un’adeguata istruttoria e offrire agli interessati la possibilità di essere ascoltati (è un principio radicato anche nell’ordinamento italiano e in quello europeo).
– Il principio della partecipazione ha invece portata generale, essendo riferito dalla legge n. 241/1990 a tutti i procedimenti (con le sole eccezioni indicate dall’art. 13: procedimenti per i quali vi sono comunque norme specifiche sull’intervento degli interessati nel procedimento). Le norme in questione danno anche contenuto al principio, indicando gli obblighi dell’amministrazione e i poteri degli interessati.
Entrambi i principi, comunque, possono essere sacrificati in presenza di esigenze prevalenti, come la celerità e la segretezza (quello del giusto procedimento, in particolare, è un principio generale dell’ordinamento, ma non un principio costituzionale). Il principio di proporzionalità presuppone che la scelta dell’amministrazione deve essere tale da raggiungere il risultato voluto ma deve comportare il minore sacrificio per gli interessi rilevanti.