I poteri del giudice sono amplissimi, siamo infatti in uno dei casi della giurisdizione anche di merito:

  1. il giudice si sostituisce alla PA inadempiente fino ad emanare atti amministrativi che comportino discrezionalitĂ  amministrativa (sostituisce la propria decisione all’omesso provvedimento della PA)
  2. oppure nomina (nella stessa sentenza nella quale assegna il termine) un Commissario ad acta, che provveda a posto della PA qualora questa non adempia nel termine.

Tale figura è di costruzione giurisprudenziale: deve realizzare il dictum contenuto nella sentenza, ed ha la funzione strumentale di adeguamento della realtà al contenuto del giudicato. Non è un organo straordinario della PA, ma un ausiliario del giudice.

Se gli atti del Commissario sono impugnati dal ricorrente, questi dovrĂ  proporre ricorso al giudice dell’ottemperanza. Se sono invece impugnati da un terzo, si aprirĂ  un nuovo processo di cognizione davanti al TAR. Se gli atti infine esulano dalle sue funzioni, vi sarĂ  un ordinario giudizio di legittimitĂ . Per questo all’attivitĂ  del commissario si riconosce la funzione strumentale di adeguamento della realtĂ  alle statuizioni contenute nel giudicato.

Commissario come organo ausiliario del giudice, in quanto è quest’ultimo che l’ha nominato e da questi deriva i propri poteri di sostituzione.

Per parte dell’amministrazione, ad essa e precluso di rimuovere in via di autotutela i provvedimenti commissariali.

Per parte del ricorrente, gli atti commissariali saranno impugnabili con il solo strumento del ricorso al giudice dell’ottemperanza.

Quando la contestazione degli atti commissariali proviene da soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio, si richiede l’instaurazione di un nuovo processo di cognizione al TAR.

Forme particolari di ottemperanza 

  • Nel giudizio sul silenzio (vedi)
  • In materia di danno per lesione di interessi legittimi.

In questo ultimo caso, il giudice si pronuncia solo sull’an debeatur (sul “se” si deve qualcosa), definendo poi i criteri con i quali la PA deve proporre pagamento entro un termine congruo. E’ prevista dunque una forma di accordo. Se questo fallisce, è il giudice dell’ottemperanza che deve definire la somma. Presupposto = mancato accordo tra le parti Oggetto = liquidazione del danno

 

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