L’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza può avvenire in forma diretta (art. 134 co. 1 lett. a) o in forma indiretta, attraverso la nomina di un commissario ad acta che si sostituisce all’amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza, comunque, qualora nomini un commissario, non viene completamente esautorato, continuando ad esercitare poteri di vigilanza (art. 114 co. 6). Alcuni giudici, in particolare, quando il commissario comunica di aver completato la sua attività, fissano un’udienza per verificare che il suo operato sia stato consono.

 Sono state proposte varie interpretazioni sulla figura del commissario ad acta:

  • secondo alcuni il commissario ad acta dovrebbe essere considerato un organo straordinario dell’amministrazione: la sua nomina, infatti, comporterebbe la sostituzione agli organi che sarebbero ordinariamente competenti di un organo straordinario, competente solo per l’esecuzione di quella specifica sentenza. Tale soluzione, tuttavia, non convince, portando a ritenere che gli atti posti in essere dal commissario, in quanto normali atti amministrativi, debbano essere impugnati secondo le regole generali;
  • secondo altri il commissario ad acta dovrebbe essere considerato un ausiliare del giudice (es. consulente tecnico del processo civile), i cui atti devono essere inquadrati nelle vicende del giudizio di esecuzione;
  • il codicedel processo amministrativo, prendendo posizione su alcuni elementi:
    • ha considerato anche il commissario ad acta un organo ausiliario del giudice, ed ha chiarito che nei suoi confronti volgono gli stessi motivi di ricusazione previsti dall’art. 51 c.p.c. per il giudice, estesi al consulente tecnico;
    • ha assegnato al giudice dell’ottemperanza la competenza a pronunciarsi su tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza della sentenza, precisando che tra esse sono comprese quelle inerenti agli atti del commissario (art. 114 co. 6).

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