Sono previste modalità di reclutamento distinte tra i giudici dei TAR e quelli del Consiglio di Stato. Nel primo caso, l’accesso alla qualifica di “referendario” (primo livello di carriera) è subordinato ad un concorso pubblico per titoli ed esami, per soggetti titolari di determinati requisiti. Dopo 4 anni di anzianità si può conseguire la nomina a primo referendario.
Per la nomina e Consigliere di Stato i posti vacanti vengono ricoperti in base a tale criteri:
Per metà sono riservati a consiglieri dei TAR con 4 anni di servizio che ne facciano domanda
% nominati dal Governo tra professori di materie giuridiche, avvocati abilitati alle magistrature superiori con 15 anni di anzianità, oppure tra dirigenti generali e equiparati dei ministeri, degli organi costituzionali o di altre PA
Garanzia dell’inamovibilità (mantenimento sede e funzioni assegnate).
L’autogoverno dei giudici amministrativi è affidato al Consiglio di Presidenza, composto da 11 magistrati amministrativi di cui uno di diritto (Presidente del Consiglio di Stato) e 10 rappresentanti elettivi scelti da collegi elettivi dei magistrati TAR.
Competenze: adozione di tutti i provvedimenti in materia di assunzione, assegnazioni di sede e di funzioni, promozioni, conferimenti di uffici e direttivi ed ogni altro profilo connesso allo status giuridico dei magistrati.