Gli atti impugnabili
Impugnabili sono solo gli atti non definitivi (se sono definitivi, il ricorso gerarchico è inammissibile).
[Atto definitivo = quello per il quale non sono possibili altri ricorsi amministrativi tranne quello straordinario al Capo dello Stato;
Atto non definitivo = quello che non è impugnabile con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ma con gli altri ricorsi amministrativi.
La definitività ab origine può essere:
- esplicita: quando è la stessa legge che qualifica un provvedimento come definitivo;
- implicita: l’atto è emanato da un organo di vertice della PA, o da un organo di un ente pubblico diverso dallo Stato, da un’AutoritĂ amministrativa indipendente, da un organo collegiale, da un’autoritĂ cui la legge ha dato competenza esclusiva per quella materia, o da un organo gerarchicamente inferiore ma sulla base di puntuali ordini del superiore).
In tutti gli altri casi, la definitivitĂ si ha a seguito della decisione sul ricorso o in seguito alla formazione del silenzio-assenso.
Atti non impugnabili, per espressa previsione di legge:
- gli atti emanati dai dirigenti preposti al vertice delle amministrazioni
- gli atti normativi delle autoritĂ amministrative se non insieme al provvedimento che ne costituisce applicazione
- gli atti riguardanti la fase preparatoria o integrativa dell’efficacia di un provvedimento
- gli atti meramente confermativi e quelli esecutivi di provvedimenti precedenti non impugnati
Il procedimentoÂ
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto, o direttamente all’autoritĂ competente, o con notificazione tramite ufficiale giudiziario o mediante raccomandata a/r. Non occorre il patrocinio di un avvocato. Non vi è garanzia piena del contraddittorio: il ricorrente infatti non è tenuto ad avvisare nĂ© l’autoritĂ che ha emanato l’atto nĂ© i controinteressati.
L’organo che ha emanato l’atto non partecipa, perchĂ© l’interesse della PA è giĂ soddisfatto dal fatto che il ricorso sia comunque indirizzato ad un suo organo. L’organo adito darĂ poi comunicazione ai controinteressati.
Per quanto riguarda l’istruttoria, la PA può disporre di tutti gli accertamenti utili ai fini della decisione, ma non di quei mezzi istruttori che incidano su diritti costituzionalmente garantiti (perquisizioni, ispezioni…). Il ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento, salvo i casi previsti dalla legge. Tuttavia può essere sospesa, d’ufficio o su istanza di parte, per gravi motivi. L’istanza di sospensione può essere contenuta nello stesso ricorso o essere successiva.
Sono ammessi sia il ricorso incidentale che i motivi aggiunti, nonchĂ© l’intervento ad adiuvandum e ad opponendum.
La decisione
L’autoritĂ amministrativa ha il dovere di pronunciarsi sulla legittimitĂ (o opportunitĂ ) dell’atto impugnato e adottare se richiesti provvedimenti rinnovatori. La decisione deve essere motivata e redatta per iscritto (pena nullitĂ ). Anche qui si distingue tra decisioni di rito e di merito. La decisione, dopo l’unificazione in un’unica istanza, è atto definitivo impugnabile in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’autoritĂ deve esaminare prima le censure di rito, poi di merito, e deve pronunciarsi su tutti i motivi del ricorso (pena nullitĂ ), salvo principio dell’assorbimento.
Il silenzio-rigetto
Il silenzio-rigetto:
Il ricorso gerarchico deve essere deciso e comunicato entro 90 giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali si ha per respinto ed eventualmente l’atto originario potrĂ essere impugnato in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Qualora scada il termine, e la PA si pronunci tardivamente, tale decisione sarĂ in ogni caso legittima. Se (in pendenza di ricorso giurisdizionale o straordinario) sarĂ di accoglimento, determinerĂ la cessazione della materia del contendere (ma sarĂ comunque impugnabile dai controinteressati lesi); se di rigetti, non porrĂ alcun onere di impugnativa. Il passaggio in giudicato della sentenza rende inefficace la decisione tardiva della PA.