Ai beni delle pubbliche amministrazioni si applica, come detto, il regime giuridico corrispondente alla loro configurabilità come beni demaniali, patrimoniali, indisponibili o indisponibili. La gestione di tali beni, quindi, consiste nelle attività necessarie a renderne possibile l’utilizzazione diretta da parte di amministrazioni pubbliche per le finalità pubbliche cui sono proposte o per la messa a disposizione della collettività.

La gestione dei loro beni da parte delle pubbliche amministrazioni è oggetto di una serie di norme che prevedono atti e procedimenti specifici, con le relative competenze e responsabilità. I beni pubblici, ad esempio, devono essere descritti con le loro caratteristiche in appositi registri, elenchi o inventari, dai quali devono essere cancellati (c.d. discarico inventariale) qualora siano sottratti all’utilizzazione pubblica.

Le previsioni relative alla gestione dei beni pubblici sono prevalentemente contenute nella legge, nel regolamento statale di contabilità pubblica e negli altri complessi normativi analogamente denominati. Alcune norme, inoltre, sono anche previste dal codice civile (es. art. 829).

Occorre sottolineare alcuni elementi caratteristici:

  • le norme generali concernono prevalentemente all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche (es. indicano come si debbono conservare i beni pubblici);
  • le norme contabili hanno un’ampia rilevanza, dal momento che la loro violazione da parte di coloro che hanno il compito di attuarle può determinare una responsabilità nei confronti dell’amministrazione.

Tali norme, comunque, hanno rilevanza anche nei confronti dei terzi, dato che i limiti o addirittura la totale sottrazione alla commerciabilità di certi beni possono dipendere dall’uso al quale i beni stessi sono destinati.

Si pone tuttavia il problema dell’efficacia giuridica inerenti la destinazione dei beni. Ci si può chiedere, in particolare:

  • se gli effetti voluti dalla legge dipendono essenzialmente dalla situazione di fatto (es. se un edificio sia o non sia concretamente utilizzato come sede di un ufficio pubblico), caso in cui l’atto dell’amministrazione avrebbe un’efficacia soltanto dichiarativa;
  • se gli effetti voluti dalla legge determinano la situazione di fatto, caso in cui l’atto dell’amministrazione avrebbe un’efficacia costitutiva.

La giurisprudenza sembra orientata nel senso di considerare l’atto come dichiarativo, ma appare molto cauta nel riconoscere a dei fatti quel tipo di effetti quando manchi l’atto amministrativo.

Apparati organizzativi

L’amministrazione dei beni immobili dello Stato viene attribuita all’agenzia del demanio, la quale ha il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego e di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, di utilizzo e di manutenzione di tali immobili .

A tale agenzia, facente parte del gruppo delle c.d. agenzie fiscali, si affianca la società “Patrimonio dello Stato s.p.a.”

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