Le cause di estinzione: premessa

Il processo amministrativo si conclude di solito con la sentenza che definisce la controversia nel merito, o per ragioni attinenti al rito; tuttavia può accadere che il processo si estingua per altre circostanze che non permettono la sua prosecuzione, sia perché viene meno l’impulso processuale di parte, o la volontà, o circostanze di fatto o nuovi atti che rendono non utile la prosecuzione del giudizio. In tutte queste circostanze l’ordinamento prevede l’estinzione del rapporto processuale, perché non più necessario, ma è richiesta senza una pronuncia del giudice amministrativo che dichiari.

 

La rinuncia al ricorso

In qualunque stadio di grado del giudizio si può rinunciare al ricorso con dichiarazione sottoscritta dalla parte, o dall’avvocato, munito di mandato speciale. La rinuncia può avvenire anche un moralmente all’udienza, con dichiarazione resa a verbale. La rinuncia e quindi atto di parte, e non può essere sottoposto a condizione, termino modo; e anche atto unilaterale recettizio, e richiede che venga notificato alle altre parti (formalità non necessaria se comunicata oralmente in udienza). La rinuncia può essere dichiarata anche per un ricorso in appello, e con la sentenza che ne dà atto si produce l’effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Spetta rinunciante pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

 

La perenzione (o abbandono) del ricorso

Opera l’estinzione del processo per inattività delle parti, se per il corso di due anni non si è fatto alcuna atto di procedura. L’estinzione del processo opera di diritto e può essere rivelata dal giudice anche d’ufficio. Ogni parte sopporta le proprie spese del giudizio estinto. Per quanto riguarda i ricorsi ultradecennali, pur essendosi tempestivamente prodotta istanza di fissazione d’udienza a suo tempo, ma non essendo mai giunti alla discussione nel merito, la segreteria del giudice deve inviare apposito avviso con il quale fatto nero alle parti di presentare nuove istanza di fissazione entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso, trascorsi i quali i ricorsi verranno dichiarati perenti.

All’istituto serve a verificare se a distanza di anni permangono interessa la prosecuzione del giudizio o se la parte non intenda più coltivare l’iniziativa.

 

La decadenza per mancata riassunzione del ricorso

Anche questa dovuta all’inattività delle parti e alla mancanza degli impulso processuale. La decadenza per mancata riassunzione sia a seguito dell’interruzione in base alla quale il processo deve poi essere di assunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. A differenza della perenzione, però, non opera di diritto e non può quindi essere dichiarata d’ufficio, ma eccepita dalla parte interessata. La decadenza delle ricorso sia anche quando una delle parti non si attivi a chiedere la riassunzione del processo che sia stato sospeso.

 

La cessazione della materia del contendere

Il rapporto processuale si estingue anche quando sopravvengono circostanze di fatto nuove che rendono non più necessaria la prosecuzione del giudizio, come i casi di cessazione della materia del contendere che si verifica quando l’amministrazione in pendenza di giudizio annulli o comunque riformi in maniera satisfatoria per il ricorrente il provvedimento contro cui è stato proposto ricorso. Sento il termine per la fissazione dell’udienza l’amministrazione annullo riforma all’atto impugnato in modo conforme all’istanza della ricorrente, il Tar dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese. non può comportare cessazione l’atto di revoca con effetti ex nunc, in quanto lascia in pregiudicati gli effetti lesivi già prodottisi e lamentati dal ricorrente.

Allo stesso modo non determina cessazione l’annullamento parziale o un atto di ritiro che sostituisca il provvedimento impugnato con atto sostanzialmente confermativo di quello ritirato. Nel caso di ricorso con oggetto pretese patrimoniali è cessazione della materia del contendere si verifica con la corresponsione di tutte le somme richieste, compresi interessi e rivalutazione.

 

La carenza sopravvenuta di interesse

Altra ipotesi di estinzione anticipata per circostanze di fatto di diritto che rendono non più utile la prosecuzione del giudizio sia nel caso di sopravvenuta carenza di interesse che si determina quando si realizza una situazione di fatto incompatibile con la permanenza dell’interesse al ricorso. In dottrina tuttavia si dubita della sua utilità in quanto troppo simile all’ipotesi della cessazione della materia del contendere.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento