Spesso l’ordinamento vincola il privato che espleta un servizio pubblico ad una serie di obblighi, condizioni e limiti; oppure agevola finanziariamente il soggetto medesimo ma, in linea di principio, il ricorso ad alcuni rimedi propri del diritto amministrativo potrà avvenire in via residuale, attraverso applicazioni articolate e calibrate in relazione al caso concreto.

Il disporsi dei pubblici poteri su vari livelli, in seguito alla crescente integrazione europea e alla riforma in senso federale dell’ordinamento repubblicano, ha per certi versi rimodulato la ripartizione delle funzioni amministrative ed i relativi poteri di disciplina.

Secondo il principio di sussidiarietà, la Comunità europea interviene ” soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri ” (art. 5 tr. Ce). Viceversa, è in base al principio di leale cooperazione che gli Stati ” adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal […] Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità ” (art. 10 tr. Ce).

In riferimento alla progressiva estensione delle politiche dell’UE, si noti come, per effetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale cooperazione le funzioni non soltanto legislative ma anche amministrative possono essere ripartite tra Comunità e Stati; oppure svolgersi in modo concorrente, attraverso procedimenti composti. In questo secondo caso, sono responsabili delle singole fasi ora l’amministrazione comunitaria, ora quella nazionale, ora persino quella di altri Stati membri (in virtù del principio del mutuo riconoscimento).

Anche nell’ordinamento italiano, in conseguenza della riforma costituzionale del 2001, le regole sono mutate. L’art. 117 cost. distribuisce le competenze legislative attraverso l’enumerazione delle materie spettanti allo Stato. Con un rovesciamento completo della previdente tecnica di riparto sono ora affidate alle regioni potestà legislative concorrenti e, in via residuale, esclusive.

Lo stesso articolo, nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, stabilisce che le Regioni esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dalla legge statale. Ai sensi dell’art. 1, legge n. 131/2003, in difetto di apposite leggi cornice, i principi sono desumibili dalle leggi statali vigenti ovvero oggetto di appositi decreti legislativi di carattere ricognitivo.

L’art. 118 cost., inoltre, stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite da leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le funzioni amministrative, quindi, rispetto alla precedente versione dell’art. 118 cost., non sono più distribuite in corrispondenza con le potestà legislative (e, dunque, in base al criterio della materia), ma sono anzitutto attribuite al livello di amministrazione più ” vicino ” ai cittadini, quello comunale.

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