L’accesso alle informazioni ambientali è, invece, previsto dalla l. n. 349/86 (istitutiva dal Ministero dell’Ambiente). All’art. 14 si sancisce il diritto all’informazione ambientale in due diverse accezioni:

  1. Obbligo del Ministero dell’Ambiente di assicurare la più ampia divulgazione sullo stato dell’ambiente (quasi un’informazione “spontanea”);
  2. Una forma embrionale di diritto all’accesso garantita ad ogni cittadino, di scarso rilievo, però, sul piano pratico.

Successivamente, è stato emanato il d.lgs. 39/97, che recepisce una direttiva comunitaria sul diritto di accesso dei primi anni ’90, poi comunque abrogata dalla direttiva 2003/4/CE, attuata in Italia dal d.lgs. 195/2005. Il fine è quello di garantire l’accesso alle informazioni ambientali detenute da soggetti pubblici. Ma cosa sono le informazioni ambientali? A prescindere dal tipo di supporto (è necessaria, però, la forma materiale), è ambientale qualsiasi informazione avente ad oggetto:

  • Acqua, aria, suolo, […], diversità biologica degli organismi geneticamente modificati e le interazioni fra questi elementi;
  • Fattori (energia, rumore, radiazioni, rifiuti) che possono incidere sugli elementi ambientali;
  • Misure di vario titolo (amministrative, legislative…) che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente;
  • (c’è anche un espresso riferimento alla) salute e alla sicurezza umana.

E cosa si intende per autorità pubblica? Tutte le amministrazioni statali, regionali, aziende autonome o speciali, […], ma anche ogni persona fisica o giuridica che eserciti attività connesse alle tematiche ambientali. All’art. 3 si afferma che l’autorità pubblica deve rendere disponibile l’informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse (qui risiede la differenza fondamentale con la richiesta d’accesso ai documenti amministrativi); l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione quanto prima, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta (o entro 60 giorni se l’informazione è complessa o difficilmente reperibile).

L’art. 5, poi, prevede dei casi di esclusione nell’accesso ad informazioni ambientali:

  • L’informazione non e detenuta dall’autorità pubblica;
  • La richiesta è manifestamente irragionevole (difficilmente dimostrabile);
  • La richiesta è presentata in termini eccessivamente generici;
  • La richiesta concerne documenti incompleti o in corso di completamento (molto utilizzato);
  • La richiesta riguarda comunicazioni interne (molto utilizzato);
  • La divulgazione reca pregiudizio a segretezza o riservatezza: la riservatezza intesa sì per quanto riguarda i dati personali, ma anche per le informazioni commerciali e industriali, per i diritti di proprietà industriali e intellettuali (basti pensare al caso del concorrente che chiede all’autorità pubblica delle informazioni riguardanti il ciclo produttivo di un’altra impresa).

L’autorità pubblica, comunque, deve effettuare una valutazione ponderata fra interesse pubblico all’informazione e interesse tutelato dall’esclusione all’accesso: la regola è quella di applicare i casi di esclusione in maniera restrittiva, nell’indecisione si ammette l’accesso. La richiesta, inoltre, non può essere respinta qualora l’informazione riguardi emissioni nell’ambiente; nel caso in cui la respinta dell’argomento sia proprio necessaria, questa deve avere necessariamente avere forma scritta.

I rimedi all’eventuale diniego sono due (pressoché gli stessi di quelli presenti nell’ambito dell’accesso a documenti amministrativi) e alternativi fra loro:

  • il ricorso al TAR (con un rinvio alla l. n. 241/90);
  • prima del TAR il richiedente può domandare il riesame, rivolgendosi ad un difensore civico (per le informazioni comunali, provinciali o regionali) o alla Commissione per l’Accesso (solo per le informazioni centrali o periferiche dello Stato).

L’art. 3, comma 7, infine, prescrive l’informatizzazione dei dati: i dati devono essere contenuti in formati facilmente riproducibili, più agevolmente accessibili e consultabili tramite reti di telecomunicazioni informatica o altri mezzi elettronici.

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