A partire dai primi anni ’90 si fece largo una sorta di esigenza di pubblicità delle informazioni riguardanti l’ambiente: già la Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 aveva trattato il tema dell’informazione. Ha fatto di più nel 1998 la Convenzione di Aarhus (il cui contenuto, poi, verrà recepito da una direttiva comunitaria), che ha preso in considerazione tre pilastri fondamentali: la diffusione delle informazioni in campo ambientale, la partecipazione, l’accesso alla giustizia (per tutelare il cittadino contro le decisioni in materia ambientale delle PA).

Prima di addentrarsi nella disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali, è necessario fare un piccolo excursus per quanto riguarda l’accesso ai documenti amministrativi. La l. n. 241/90, legge sul provvedimento amministrativo, riconosce un diritto di accesso (inteso come prendere visione ed eventualmente estrarre copia) ai documenti amministrativi. Bisogna, però, essere interessati: occorre, cioè, dimostrare di avere un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui è richiesto l’accesso (art. 22). Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica ed elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da PA e concernenti atti di pubblico interesse. Parallelamente, è stato ampliato il concetto di PA, intendendolo non più solo in senso formale, ma anche in senso sostanziale, facendovi rientrare, per esempio, anche i privati che compiano attività di pubblico interesse (art. 23). L’art. 25, infine, disciplina le modalità di accesso: si presenta una richiesta motivata, la PA ha 30 giorni per accettare o respingere la domanda, altrimenti ci si trova davanti ad un silenzio diniego. Nei casi in cui la richiesta venga respinta, il soggetto che l’ha presentata può ricorrere al TAR o si può rivolgere ad un difensore civico (per i documenti di rango comunale, provinciale o regionale) o alla Commissione per l’accesso (per i documenti centrali o periferici dello Stato) per l’ottenimento del documento amministrativo. Anche nell’ambito processuale è previsto un termine acceleratorio: il TAR deve essere interpellato entro 30 giorni o dal diniego o dal momento in cui il silenzio inizia a produrre i suoi effetti; lo stesso Tribunale, poi, deve decidere in Camera di Consiglio entro lo stesso termine di 30 giorni.

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