Prima del Libro I del codice è stato previsto un titolo preliminare (garanzie penali ed applicazione della legge penale) che sintetizza lo spirito costituzionale che ha animato il legislatore del 1995. Il carattere preliminare vuole proprio sottolineare la natura fondamentale dei principi enunciati:

  • il principio legalità rispetto al reato (art. 1) e rispetto alla pena (art. 2);
  • il principio di giurisdizione (art. 3), tanto rispetto all’an della pena quanto in ordine alla sua esecuzione: <<non possono essere eseguite pene o misure di sicurezza se non in virtù di una sentenza irrevocabile pronunciata dal giudice o dal tribunale competente, secondo le leggi processuali>>;
  • il divieto di analogia (non di interpretazione estensiva), espresso dall’art. 4 secondo cui <<le leggi penali non si applicano a casi diversi da quelli espressamente previsti>>. Occorre sottolineare che la portata del divieto pare assoluta, e quindi concernente anche l’analogia in bonam partem;
  • il divieto di responsabilità oggettiva espressa dall’art. 5 secondo cui <<non c’è pena senza dolo o colpa>>. Il legislatore, con tale disposizione, ha voluto chiaramente conformarsi al principio di colpevolezza;
  • i principi inerenti le misure di sicurezza (art. 6): <<le misure di sicurezza si fondano sulla pericolosità criminale del soggetto che ne è il destinatario, resa manifesta dalla commissione di un fatto previsto come delitto. Le misure di sicurezza non possono risultare più gravose né di maggiore durata rispetto alla pena astrattamente applicabile al fatto commesso né possono eccedere la durata necessaria a prevenire la pericolosità del reo>>;
  • il principio di inderogabilità del titolo preliminare: tra le disposizioni del codice, infatti, solo quelle contenute nel titolo preliminare devono intendersi di universale applicazione ad ogni fattispecie incriminatrice del sistema. Le altre disposizioni del codice, al contrario, si applicano alle leggi speciali extra codicem solo quando la legge speciale non detti una propria disciplina. Occorre comunque sottolineare che tale prevalenza sostanziale delle norme del titolo preliminare non è in alcun modo garantita da una corrispondente inderogabile prevalenza formale.

I principi consacrati nel titolo preliminare, comunque, hanno subito una certa flessione ad opera, tra le altre cose, proprio delle norme della parte speciale del codice (es. tutela di interessi istituzionali). Quanto alle norme in bianco, occorre sottolineare come il nuovo codice sia stato animato da un dichiarato sfavore per tale tecnica di formulazione della fattispecie. Non mancano comunque numerose fattispecie destinate ad essere concretizzate ad opera di fonti subordinate (es. l’art. 325 prevede che il danno ambientale debba scaturire da <<violazioni di legge a tutela dell’ambiente>>).

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