Il codice penale spagnolo adotta la soluzione differenziata, ossia tipizza le singole condotte di concorso stabilendo pene diverse a seconda del contributo prestato. Tale tipizzazione è certamente una scelta di valore garantista, ma calata nelle dimensioni del fenomeno criminale necessita spesso di un riequilibrio sul piano del trattamento sanzionatorio:

  • l’art. 27 stabilisce che <<sono penalmente responsabili dei delitti e delle contravvenzioni gli autori e i complici>>;
  • l’art. 28 dispone che <<sono autori coloro che realizzano il fatto di reato da soli ovvero insieme o per mezzo di altri dei quali si servono come strumento. Si considerano altresì autori coloro che inducono direttamente altri nell’esecuzione del reato (istigatori) o coloro che cooperano all’esecuzione con un atto senza il quale il reato non si sarebbe verificato (complici necessari)>>. A livello sanzionatorio tali soggetti sono equiparati e rispondono in base alla cornice edittale prevista dalla fattispecie di parte speciale realizzata;
  • l’art. 29 stabilisce che <<sono complici (non necessari) coloro che, non essendo compresi nel precedente articolo, cooperano all’esecuzione del fatto con atti precedenti o concomitanti>>. A livello sanzionatorio i complici fruiscono di un’attenuazione di pena.

La distanza tra il sistema spagnolo e il nostro appare prima facie abissale: da noi, infatti, si arrivano a punire ex art. 110 anche contributi di mera agevolazione che in Spagna sono contemplati a parte nell’art. 29. Occorre tuttavia considerare che il trattamento attenuato è configurabile anche in Italia, stante il disposto dell’art. 114 co. 1, in base al quale spetta un’attenuazione di pena al concorrente <<che abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato>>.

Mentre l’art. 29 dispensa letteralmente da un’indagine sul nesso causale, peraltro, l’art. 110 del nostro codice, manifestando un garantismo superiore, costringe quantomeno ad elaborare una serie di ricostruzioni concettuali. Appaiono quindi giustificati i dubbi della dottrina italiana in merito alla reale possibilità che i modelli differenziati consentano davvero di individuare la soglia minima del contributo concorsuale rilevante.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento