Con riferimento al principio di legalità occorre analizzare quantomeno tre norme:

  • l’art. 25 co. 1 stabilisce che <<nessuno può essere condannato o sottoposto a sanzioni per azioni od omissioni che al momento in cui si sono verificate non costituivano delitto, contravvenzione o infrazione amministrativa secondo la legislazione (termine generico rispetto a <<legge>>) allora vigente>> (principio di irretroattività). Tale disposizione, tra le altre cose, equipara illeciti penali ed illeciti amministrativi, attenuando la natura assoluta delle riserva in materia penale ed aprendo le porte ad una riserva di legge relativa;
  • l’art. 52 co. 1 dispone che <<i diritti e le libertà riconosciuti nel Capitolo II del presente titolo vincolano tutti i pubblici poteri. Soltanto per legge, che in ogni caso dovrà rispettarne il contenuto essenziale, si potrà regolare l’esercizio di tali diritti e libertà>> (tutela della libertà personale). Dal momento che anche tale riserva presenta carattere relativo, neppure per questa via sembra possibile ricavare univoche indicazioni per ritenere costituzionalizzato il principio di riserva assoluta di legge in materia penale;
  • l’art. 81 stabilisce che <<sono leggi organiche quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche […]. L’approvazione, modificazione o abrogazione delle leggi organiche esigerà il consenso della maggioranza assoluta del Congresso, in una votazione finale sull’insieme del progetto>> (procedimento di approvazione delle leggi organiche). Risulta evidente che la materia penale rientri appieno nella portata della disposizione citata, incidendo la pena criminale direttamente sui diritti fondamentali e di libertà. Nel sistema spagnolo, quindi, in materia penale la riserva di legge è riserva di legge organica.

Non sono mancati contributi interpretativi diretti a dimostrare la natura assoluta della riserva di legge penale. Resta il fatto che la disputa sulla natura assoluta o relativa della riserva di legge rischia di risolversi in una controversia nominalistica e fuorviante, consistente nel predicare un dover essere dell’ordinamento penale ormai utopistico e nel trascurare i profondi mutamenti istituzionali che sconsigliano di affidarsi unicamente all’attività legislativa parlamentare.

A prescindere da questa disputa, quindi, emerge la tendenza a fare i conti realisticamente con il fenomeno delle leyes penales en blanco, che sarebbero ammissibili a patto che:

  • il rinvio alla fonte extrapenale sia espresso e non costituisca una delega in toto;
  • l’integrazione sia necessaria in ragione delle caratteristiche del bene giuridico tutelato;
  • la fonte legislativa esprima il nucleo del divieto.
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