Nel mondo sono presenti ordini giuridici portatori di strutture e connotati assai dissimili da quelli a noi familiari.

Diritto con o senza il legislatore

Una prima distinzione è la presenza o l’assenza di organi o di autorità dotate di una competenza legislativa generale: parlamento e autorità competente, che creano norme giuridiche. Meccanismo che oggi esiste ovunque ma che non sempre c’è stato. Prima si credeva fosse compito di Dio (islam) o svolto dagli antenati (africa).

Diritto con o senza il giurista

Fuori da alcuni sistemi quali l’occidente e l’islam, non si ha la figura del giurista professionale o teoria giuridica e dove manca il giurista manca anche una terminologia specifica. Il giurista esiste per la prima volta nell’antica Roma. Si è elaborata la nozione di diritto: ius.

Diritto con o senza lo Stato

Lo stato nasce nel 3500 a.C., 4 regioni del mondo hanno visto l’opera dello Stato e nei millenni successivi la struttura statuale si è diffusa.

Esistono comunque società in cui le strutture statuali non sono operanti. Si distinguono le società a potere centralizzato (regola) e quelle a potere diffuso (eccezione).

Diritto e soprannaturale

Intensi legami intercorrevano tra potere spirituale e potere mondano. Il potere spirituale sponsorizzava l’imperatore, che non poteva non essere della Chiesa o scomunicato. Indietro nel tempo ci imbattiamo in esperienze in cui i rapporti tra soprannaturale e giuridico si allentano e altri in cui si fanno densi. Il comparatista deve rivolgersi a ordinamenti vigenti tenendo conto che le correlazioni tra soprannaturale e giuridico non sono necessariamente tenui come è nel moderno diritto.

Il pluralismo giuridico

Se due comunità sono legate a soluzioni giuridiche estremamente diverse ognuna di esse è refrattaria alla soluzione dell’altra. I problemi cominciano quando una comunità tecnologicamente meno avanzata si trova immersa in una società dominata da un’etnia più avanzata. Es. Europei che hanno colonizzato l’America, L’Oceania, l’Asia e l’Africa. Gli eventi possono aver lasciato 2 esiti:

– scarse minoranze autoctone sono circondate da una maggioranza legata alla tradizione giuridica occidentale → un silenzio circonda la sopravvivenza delle pratiche legate al diritto tradizionale: ne parla l’etnologo ma non le fonti del diritto. Si parla di diritto sommerso.

– dopo la decolonizzazione gli autoctoni costituiscono la totalità ma molti di essi non si sentono di rigettare i modelli occidentali cui hanno avuto accesso in occasione dei contatti con le culture europee o con l’America → giustapposizioni di modello europeo e autoctono.

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