Il sistema dei writs deve essere collocato nel contesto del processo. Il procedimento dei writs in forma trespass prevedeva una scissione tra accertamento del fatto storico accaduto, demandato a una giuria, e sussunzione del fatto così come accertato dalla giuria nella formula del writ invocato dall’attore, attività riservata ai giudici. La scissione tra fatto e diritto richiede una cucitura. Il nesso tra le due fasi è stato assicurato dal meccanismo del pleading: l’attore racconta il fatto, in armonia con il tipo di rimedio adottato, l’avvocato dell’attore esponeva i fatti nella narratio (count), si creava una contraddizione tra le parti così da porre la domanda alla giuria: si o no (la giuria era composta di semplici cittadini, la domanda doveva essere semplice). Il convenuto replicava e poteva scegliere tra 4 possibilità:

negare (general traverse) → si creava la contraddizione e il caso veniva sottoposto alla giuria con produzione di prove

ammettere → possibilità con due volti: si ammetteva e non si disputava attorno alla rilevanza dei fatti (lite perduta) oppure si ammettevano i fatti ma si disputava sulla loro rilevanza giuridica (demurrer) → non vi era sottoposizione alla giuria ma la decisione spettava al giudice

ammettere alcuni fatti e negarne altri (special traverse) → solo i fatti contestati posti alla giuria

ammettere i fatti narrati dall’attore ma aggiungerne altri (confession and avoidance) → tentativo di svuotare l’esposizione dell’attore del suo significato giuridico. In questo caso la parola tornava all’attore che poteva ammettere o negare con relative conseguenze.

Il pleading richiede un alto grado di tatticismo e quindi era necessari farsi assistere da avvocati esperti.

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