Concorso di persone:

  • il sistema italiano, basandosi sul principio di causalità del concorso, equipara tutti i soggetti che partecipano alla commissione del reato. Tale principio si lega ad un’impostazione oggettivistica, basata sul contributo reale ed effettivo dato alla commissione del reato. Questa regola viene applicata con difficoltà, perché se veramente applicassimo questo criterio, si potrebbero punire soltanto pochissimi concorrenti. Il sistema italiano, quindi, è sempre in difficoltà di fronte alle situazioni concrete, arrivando a punire anche situazioni non direttamente causali: si parla di facilitazione, di causalità ipotetica, e di molti altri concetti che permettono di allargare la punibilità del codice. In Italia, peraltro, l’art. 114 stabilisce una circostanza attenuante per i complici il cui contributo sia stato di minima importanza;
  • il sistema francese opera una distinzione ai sensi dell’art. 121-7, secondo cui <<è complice di un crimine o di un delitto la persona che volontariamente, con aiuto o assistenza, ne ha facilitato la preparazione o la consumazione. È ugualmente complice la persona che con dono, promessa, minaccia, ordine, abuso di autorità o di potere abbia indotto a commettere un reato oppure abbia dato istruzioni per commetterlo>>:
    • l’autore è colui che commette direttamente e in prima persona il reato;
    • il complice è <<una persona che aiuta o assiste>>, termini descrittivi questi che non fanno riferimento all’elemento causale, tanto rilevante per il sistema italiano.

A prescindere da questa distinzione, comunque, autore e complice sono trattati allo stesso modo: ai sensi dell’art. 121-6 <<è punito come autore il complice dell’illecito, ai sensi dell’art. 121-7>>;

  • nel sistema spagnolo si ha addirittura una terza categoria, costituita dai soggetti equiparati ai complici. A livello sanzionatorio autori e complici sono equiparati, mentre <<coloro che cooperano o facilitano l’azione>> (terza categoria) subiscono un trattamento sanzionatorio attenuato previsto in via generale.

I vari sistemi adottano delle formulazioni legislative diverse, provando a <<mescolare le carte>>, verbalizzando le regole in modo diverso. Spesso, comunque, le stesse categorie e la stessa disciplina le possiamo ritrovare anche negli altri sistemi. L’argomento di fondo, in sostanza, è che in queste materie di parte generale si ha un’uniformità di disciplina molto superiore a quanto sembra da una mera lettura del codice. Questa chiave interpretativa può valere per la parte generale, ma certo non per quella speciale, dove invece un’eccessiva comparazione può portare ad errori, ossia a sottovalutare o sopravvalutare i dati che abbiamo a disposizione.

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