Il codice si presenta come un testo prudente e come tale nel segno della continuità. Per un codice, comunque, non è affatto facile porsi come uno strumento di rottura, dal momento che esso presenta sempre una forte continuità o con la codificazione precedente o con il comune modo di concepire una determinata materia. Il codice, in sostanza, difficilmente rappresenta un <<salto in avanti>>. Esso, tuttavia, non solo modifica il precedente codice, ma recepisce anche movimenti dottrinali che si erano sviluppati.

La codificazione del 1994 ha degli due obiettivi dichiarati che fanno riferimento:

  • alla tutela dei diritti umani(componente retorica). Dal punto di osservazione di un penalista italiano, tuttavia, il sistema francese presenta un’incompleta rappresentazione del sistema dei diritti dell’uomo, recepito a livello speciale ma non a livello generale:
    • principio di legalità: mentre il giurista italiano parla del principio di legalità come di un principio fondamentale avente due funzioni, la certezza del precetto e la garanzia del cittadino contro il rischio di possibili eccessi da parte dei poteri dello Stato diversi da quello legislativo, il sistema francese concepisce il principio di legalità essenzialmente in chiave di conoscibilità e comprensibilità della norma penale da parte del cittadino, preoccupazione questa da cui deriva la volontà di semplificare il linguaggio e di rendere maggiormente accessibile la struttura interna del codice.

Questa che sembra una differenza particolarmente rilevante, comunque, risulta in parte attenuata dal fatto che le contravvenzioni di fonte regolamentare previste in Francia non possono comportare che una sanzione pecuniaria, a differenza di quanto avviene nel nostro Paese, dove invece dalle contravvenzioni può derivare l’arresto;

  • reato omissivo: nel codice francese non si parla del reato omissivo a livello generale, elemento questo che risulta invece essenziale nel sistema italiano;
  • alla chiarezza e sistematicitàdel codice penale (formale): il codice si propone di informare in modo chiaro e puntuale i cittadini. In parte sembra qui ritrovarsi l’idea di Robinson. In particolare, si ha un notevole sforzo di semplicità:
    • nella modalità di numerazione del codice, dove l’idea dominante è quella di creare una sorta di mappa (es. 111-1 sta per libro I, titolo I, capitolo I e articolo 1). Dato che nei codici tradizionali non è così, questo sistema rappresenta una modifica significativa della sistematicità codicistica. Un vantaggio sicuro di questa numerazione è quella di consentire l’inserimento di nuovi articoli solo prolungando la numerazione, senza inserire i vari bis ter ecc. A livello mnemonico, tuttavia, una numerazione di questo tipo risulta molto ostica per il cittadino comune;
    • nella struttura dei codice: il libro I, ad esempio, è composto da tre grandi titoli inerenti alla legge penale, alla sanzione e alla responsabilità penale. La consultazione nell’indice del codice, peraltro, essendo assai semplice, conferma come la tradizione penalistica francese non sia grandemente interessata ai presupposti di responsabilità, ma sia invece sensibile al principio di legalità e alla disciplina della sanzione penale.
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