La servitù è un peso che si impone sopra un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente ad un diverso proprietario (art. 1027).

I principi in materia di servitù sono numerosi:

  • le servitù si possono costituire solo a favore di fondi, non di persone.
  • i fondi devono essere vicini, anche se non confinanti.
  • la servitù deve arrecare qualche utilità al fondo dominante.
  • la servitù non può essere costituita a vantaggio di un fondo dello stesso proprietario.
  • la servitù non può consistere in un fare, ma semplicemente in un subire.

Le servitù si distinguono in diverse categorie:

  • affermative, se consentono al titolare l’utilizzazione del fondo servente e il compimento di atti che necessitano del consenso del proprietario (es. servitù di passaggio).
  • negative, se consistono nel non fare determinate cose (es. servitù di non sopraelevare).
  • apparenti, se per il loro esercizio sono necessarie opere visibili.

Nella sentenza, nell’atto amministrativo o nel contratto con il quale la servitù è costituita si regola anche il suo esercizio (art. 1063). Se questo non avviene il Codice stabilisce che la servitù deve essere esercitata in modo da soddisfare al bisogno del fondo dominante.

Le servitù non possono essere aggravate, ma il proprietario del fondo dominante può fare opere sul fondo servente per esercitare la servitù (art. 1069).

Le servitù possono essere costituite (art. 1031):

  • volontariamente (art. 1058), se si costituiscono per contratto o per testamento.
  • coattivamente (art. 1032), se si costituiscono anche contro la volontà del proprietario del fondo servente, che è obbligato da una disposizione di legge a lasciar costituire la servitù a favore di un altro fondo. Proprio perché il proprietario del fondo servente non vi si può sottrarre, le servitù coattive non hanno contenuto vario come le altre servitù, ma, essendo espressamente disciplinate dalla legge, sono tipiche (es. servitù di passaggio, di uso, di scarico delle acque, di appoggio, di infissione di chiusa, di somministrazione di acqua ad un edificio o ad un fondo).

Sebbene il proprietario del fondo servente non possa rifiutarsi di assoggettare il suo fondo alla servitù, questo non significa che la costituzione della servitù avvenga gratuitamente.

  • per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, a meno che non siano servitù non apparenti (art. 1061).

La destinazione del padre di famiglia si ha quando consta che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (art. 1062).

Le servitù si estinguono:

  • per confusione (art. 1072), ovvero quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente.
  • per prescrizione (art. 1073), ovvero quando non se ne usa per venti anni.

Occorre tuttavia fare una precisazione:

  • se la servitù è affermativa, essa si estingue a partire dall’ultimo atto di volontà in cui si è esercitata la servitù.
  • se la servitù è negativa, essa si estingue a partire dal primo atto positivo che ha interrotto il non fare del proprietario del fondo servente.

L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non nel caso in cui sia decorso il lasso di tempo indicato (art. 1074).

  • per perimento del fondo dominante.
  • per perimento del fondo servente.

Il titolare delle servitù dispone delle seguenti azioni per difendere la sua posizione (art. 1079):

  • può fare accertare in giudizio l’esistenza della servitù contro chi ne contesta l’esercizio (azione confessoria).
  • può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative.
  • può chiedere la rimessione delle cose in pristino.
  • può chiedere il risarcimento dei danni.
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