Motivo erroneo o motivo illecito della donazione

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere liberalità (art. 787).

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall’atto ed è il solo che ha determinato il donante alla liberalità (art. 788).

Inadempimento del donante

In caso di inadempimento o di ritardo di eseguire la donazione, il donante è responsabile solo per dolo o colpa grave.

Il donante è tenuto a garantire il donatario dall’evizione delle cose donate (art. 797):

  • se ha espressamente promesso la garanzia.
  • se l’evizione dipende da dolo o da un fatto personale di lui.
  • se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria, casi in cui la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante.

La garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante non sia in dolo.

Revocazione della donazione

La revocazione può avvenire per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli (art. 800), nel primo caso entro un anno dalla donazione, mentre nel secondo entro cinque anni. Non sono tuttavia revocabili le donazioni remuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio (art. 805).

Revocata la donazione, il donatario deve restituire i beni ed i relativi frutti, oppure, se tali beni sono stati alienati, deve restituirne il valore.

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