La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte, sia essa una persona od un ente giuridico, arricchisce l’altra disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso di essa una obbligazione (art. 769). Tale donazione è un contratto unilaterale a titolo gratuito, dato che crea obbligazioni solo a carico del donante, che non ottiene alcun corrispettivo. La categoria degli atti di liberalità si distingue dai negozi a titolo gratuito (es. mutuo senza interessi, mandato, deposito), perché in questi ultimi non si registra un depauperamento del disponente.

Il motivo per cui la donazione viene disciplinata dal Codice nel medesimo libro delle successioni sta principalmente nel fatto che rivela una cerca affinità con la disciplina del testamento. La donazione, infatti, come il testamento, è assoggettata a forme assai rigorose e riconosce ampio rilievo alla volontà del donante.

 La donazione è un contratto ad effetti reali, perché mediante essa il donante trasferisce al donatario la proprietà della cosa donata, tuttavia, può aversi anche una donazione con una rinuncia ad un credito, avendo quindi un negozio ad effetti abdicativi e liberatori.

Si annoverano diversi tipi di donazione, ciascuno dei quali presenta caratteristiche peculiari:

  • donazione remuneratoria (art. 770), che viene fatta per riconoscenza, in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione.
  • donazione in riguardo di matrimonio (art. 785), che, producendo effetti senza bisogno dell’accettazione del donatario, costituisce l’unico tipo di donazione che configura un atto unilaterale.
  • donazione modale (art. 793), ovvero una donazione gravata da un onere che il donatario è tenuto ad adempiere nei limiti della cosa donata.
  • donazione di cose altrui, che il donante si obbliga ad acquistare (discussa).
  • donazione di beni futuri (art. 771), che viene considerata nulla perché produrrebbe eccessi nella prodigalità.

La donazione può essere fatta congiuntamente a favore di più donatari, e si presume che sia fatta in parti eguali (art. 773).

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