I tre termini cardinali per poter intendere la disciplina dell’attività economica sono:

  1. imprenditore (art. 2082): colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
  2. Il disposto dell’art. 2082 esplicita la nozione di attività autonoma, utilizzabile anche in contesti diversi da quello imprenditoriale.
  3. impresa: attività economica organizzata professionalmente e diretta alla produzione di beni o di servizi.
  4. azienda (art. 2555): complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

A livello comunitario non si riscontrano nozioni univoche di questi tre termini, quindi il sistema assume caratteri fluidi e generici.

Requisiti dell’imprenditore

Perché si possa parlare correttamente di imprenditore occorre che ricorrano i requisiti indicati dall’art. 2082:

  • deve essere svolta un’attività economica, ovvero un’attività avente contenuto patrimoniale.
  • tale attività deve essere svolta professionalmente, ovvero in modo stabile e continuativo.
  • tale attività deve essere svolta mediante un’organizzazione, ovvero attraverso il lavoro altrui.
  • tale attività deve essere diretta alla produzione di beni o di servizi, oppure al loro scambio.

Piccolo imprenditore

Le categorie dei soggetti che l’ordinamento intende tutelare attraverso la qualifica di piccolo imprenditore sono indicate nell’art. 2083. Sono piccoli imprenditori:

  • i coltivatori diretti del fondo.
  • gli artigiani.
  • i piccoli commercianti.
  • coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Imprenditore commerciale

L’impresa commerciale viene definita dall’art. 2195, il quale dispone che sono imprenditori commerciali coloro che esercitano una delle seguenti attività:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi.
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni.
  • attività di trasporto per terra, per acqua o per aria.
  • attività bancaria o assicurativa.
  • attività ausiliarie alle precedenti.

Distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale

La distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale è assai semplice, perché riguarda l’oggetto delle attività che essi esercitano. Imprenditore agricolo, infatti, (art. 2135) è colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle attività connesse.

Le dimensioni dell’impresa non rilevano, in quanto all’ordinamento interessa semplicemente che l’imprenditore agricolo sia esonerato da alcuni obblighi, che invece sono imposti all’imprenditore commerciale.

Imprenditore individuale/ collettivo

L’imprenditore può essere:

  • individuale, se l’attività viene esercitata da una singola persona che percepisce direttamente i profitti.
  • collettivo, se l’attività viene esercitata da un gruppo di persone che mette insieme i propri sforzi, il lavoro, le idee e il capitale, assume il rischio e divide i profitti.

Statuto dell’imprenditore

Chi intende svolgere un’attività imprenditoriale deve possedere determinati requisiti. Il complesso dei diritti e degli obblighi di cui l’imprenditore è titolare forma il suo statuto , che varia a seconda della categoria a cui egli appartiene.

Gli imprenditore commerciali hanno un particolare statuto:

  • sono tenuti a iscriversi nel registro delle imprese.
  • sono tenuti a tenere determinate scritture contabili.
  • sono tenuti a tenere altre scritture richieste per la particolare attività esercitata.

Registro delle imprese

L’idea di base della pubblicità legale dell’impresa, cioè il sistema dei fattori di cognizione delle sue vicende, non era la pubblicità dell’attività, quanto piuttosto dei soggetti. Si intendeva così proteggere la segretezza dei dati dell’impresa e lasciar trapelare all’esterno solo le informazioni assolutamente necessarie per la tutela dei terzi. L’introduzione del registro delle imprese, quindi, era la minima introduzione dello Stato nel sistema delle informazioni che riguardavano le imprese.

Attualmente le cose sono completamente cambiate: la segretezza viene salvaguardata solo per gli aspetti utili, mentre viene promossa la totale trasparenza, in particolare in ambito fiscale (art. 2188).

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