I diritti e i doveri legati al diritto di famiglia sono disciplinati da due principali articoli:

  • art. 143 secondo il quale:
    • entrambi i coniugi acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.
    • dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
    • entrambi i coniugi devono contribuire ai bisogni della famiglia, ovviamente nei limiti della propria condizione sociale.

Il mancato adempimento di quest’obbligo crea tra i coniugi un rapporto identico a quello presente tra debitore e creditore.

  • art. 144 secondo il quale i coniugi si accordano sull’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia.

I modi e i tempi di tale accordo variano a seconda delle fattispecie, e dunque i modelli familiari tendono a moltiplicarsi, senza però che questo contravvenga a quanto disposto dall’art. 160, per il quale i diritti, ma anche i doveri dei coniugi, tra cui la coabitazione, sono inderogabili.

I doveri nascenti dal matrimonio sono di due tipi:

  • quelli che nascono tra i coniugi, che andrebbero tuttavia definiti obblighi, e non doveri.
  • quelli che nascono nei confronti dei figli, ovvero i doveri genitoriali, che non nascono propriamente dal matrimonio ma dal rapporto di filiazione.

Il termine dovere può essere considerato in senso ampio, in modo tale da essere assimilato al concetto di obbligo, oppure in senso stretto, ovvero come categoria generale delle situazioni soggettive passive. In questo secondo caso il soggetto passivo risulta essere indeterminato, e dunque il concetto di dovere considerato in questo senso non è conciliabile con quello di obbligo, dove invece il soggetto passivo può essere determinato con esattezza.

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