Una figura particolare di comunione è il condominio negli edifici, che si esplica nella comproprietà di parti comuni (es. suolo, fondamenta, tetto, scale) (art. 1117).

Le singolarità della disciplina del condominio consistono nei seguenti elementi:

  • il diritto di ciascun condomino sulle cose comuni è proporzionato al valore del piano o porzione del piano che gli appartiene. Il condomino non può sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione delle cose comuni (art. 1118)
  • le cose comuni oggetto di condominio sono indivisibili, a meno che la loro divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa comune (art. 1119).
  • risulta necessaria:
    • la nomina di un amministratore.

Il condominio è amministrato da un’assemblea dei condomini, ma per calcolare la maggioranza si tiene conto del numero dei partecipanti e delle loro quote.

  • la redazione di un regolamento di condominio che fissi le norme della convivenza fra i condomini e l’uso delle parti comuni.

La differenza tra comunione e condominio sta nel fatto che il comunista, sia pure nei limiti dell’uso che gli altri comunisti ne facciano, ha la proprietà su tutta una cosa, mentre il condomino è proprietario esclusivo di una o più parti distinte del medesimo fabbricato, e in comune con gli altri delle parti comuni dell’edificio.

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