La trascrizione non incide sul trasferimento e quindi sulla validità dell’atto, ma serve soltanto a rendere nota ai terzi la sua esistenza e i suoi contenuti: ha dunque un mero effetto dichiarativo, ma in alcuni casi può avere effetto più forte incidendo sulla situazione giuridica.

Il Codice elenca:

  • gli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 – 2645 – 2646).
  • il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650).
  • le regole:
    • per la trascrizione delle sentenze (art. 2651).
    • per la trascrizione delle domande giudiziali (art. 2652 – 2653).

Principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650):

Se la serie di trascrizioni è interrotta, le trascrizioni successive sono inefficaci fintanto che non venga colmata la lacuna.

Trascrizione della domanda giudiziale

  • art. 2652: vengono enumerate nove categorie di domande giudiziali che siano riferite ai diritti espressi dall’art. 2643. Lo scopo della trascrizione della domanda giudiziale è prenotativo degli effetti della trascrizione della sentenza verso i terzi, ma il rigetto della domanda rende inefficace la sua trascrizione.
  • art. 2653: vengono enumerate altre categorie di domande.

Qualora l’atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo/annullato/rescisso/risolto/revocato o assoggettato a condizione risolutiva avverata, questi fatti devono essere annotati a margine della trascrizione o iscrizione dell’atto.

Formalità della trascrizione

La trascrizione, per essere valida, può essere fatta solo in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2657). Chi domanda la trascrizione deve presentare una copia del titolo e una nota contenente informazioni essenziali. La cancellazione della trascrizione si esegue a cura della parte interessata oppure è ordinata giudizialmente.

Effetti della trascrizione (art. 2644)

La trascrizione, che giova a tutti coloro che vi hanno interesse (art. 2666), ha molteplici effetti:

  • rendono pubblico l’atto traslativo.
  • dirimono controversie tra gli acquirenti del medesimo immobile (seguita la trascrizione non può avere effetto contro colui che ha trascritto, alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore).

Negozi di destinazione:

Il vincolo di destinazione correlato al negozio che si vuole trascrive implica un vincolo di indisponibilità, che non esiste senza che vi sia pubblicità: la trascrizione, per tale tipo di negozi, diviene un elemento costitutivo. Una volta trascritto il vincolo può essere opposto ai terzi che possono in ogni modo esserne a conoscenza.

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