Tutti i contratti possono essere classificati in relazione a vari aspetti caratterizzanti.

  1. In relazione alle prestazioni. Secondo le prestazioni che prevedono i contratti possono essere sinallagmatici (o a prestazioni corrispettive), unilaterali, associativi. Nei contratti sinallagmatici la prestazione che grava su una parte trova il proprio corrispettivo in quella che grava sull’altra (ad es., nella compravendita, la dazione di una cosa da parte del venditore trova la contropartita nella ricezione del prezzo); il contratto è invece unilaterale quando l’obbligazione grava solo su una parte (ad es., il deposito gratuito, per cui l’unico obbligato è il depositario, che deve restituire la cosa al depositante). Nei contratti associativi, infine, le parti conferiscono denaro, beni o servizi per il raggiungimento di uno scopo comune (ad es., il contratto di società).
  2. In relazione al rischio. In base al rischio comportato si hanno contratti commutativi e aleatori. Nei contratti commutativi guadagno e sacrificio delle parti sono certi, e non vi è alcuna assunzione di rischio (come nella compravendita); mentre nei contratti aleatori la possibilità del guadagno deriva dal caso, come nel gioco, ma anche nel contratto di assicurazione.
  3. In relazione alla reciprocità e alle modalità. Secondo la reciprocità dei guadagni un contratto è a titolo oneroso o a titolo gratuito. Nel primo caso al sacrificio patrimoniale di una parte (ad es., il compratore che paga il prezzo) fa sempre riscontro un corrispondente guadagno (il compratore acquista la proprietà di quanto acquistato); nei contratti a titolo gratuito, invece, manca questa corrispondenza (sono a titolo gratuito, ad es., la donazione e il comodato). In relazione alle modalità di conclusione i contratti sono consensuali, formali o reali. I contratti consensuali si concludono tramite il semplice consenso, non importa come manifestato (ad es., la compravendita mobiliare); i contratti formali sono così chiamati perché necessitano di formalità particolari (il contratto di società per azioni deve essere stipulato per atto pubblico; la compravendita immobiliare deve essere stipulata per iscritto); i contratti reali si concludono mediante la consegna della cosa (ad es., il mutuo o il deposito).
  4. In relazione agli effetti e alla durata. I contratti possono essere a effetti reali e a effetti obbligatori. Nel primo caso producono l’effetto di creare, trasferire o modificare un diritto reale: nella compravendita, ad es., la proprietà della cosa venduta si trasferisce quando le parti esprimono il loro consenso cc 1376, eccettuati i casi di compravendita a effetti obbligatori. I contratti a effetti obbligatori creano semplicemente obbligazioni tra le parti (ad es., il contratto di lavoro subordinato). In relazione alla durata dell’esecuzione, oltre agli ordinari contratti a esecuzione istantanea, ve ne sono alcuni la cui esecuzione necessita di un certo lasso di tempo, corrispondente alle esigenze del creditore (a esecuzione prolungata). Nel contratto di lavoro subordinato, ad es., il lavoratore dà esecuzione al contratto per tutto il tempo nel quale lavora per il datore; così pure, nella società l’esecuzione del contratto richiede il continuativo attivarsi dei soci per raggiungere lo scopo comune.
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