Proposta ed accettazione sono entrambe dichiarazioni recettizie, perché dirette ad una determinata persona. Nei Principi del diritto contrattuale europeo è stabilita la regola secondo cui la proposta deve assolutamente racchiudere termini e condizioni sufficientemente precisi per la formazione di un contratto: tale non sarebbe la mera volontà manifestata da una società di voler cooperare con altra società. Secondo la comune opinione, sia la proposta che l’accettazione non costituiscono atti negoziali, perché non producono vincoli per il loro autore sul piano del diritto. Esse tuttavia dovranno essere sorrette da capacità di contrarre e da un libero consenso. Il carattere non impegnativo della proposta spiega perché essa è revocabile dal proponente. Questo può revocare la proposta “finché il contratto non sia concluso” (art. 1328). Il principio della revocabilità della proposta è da porre in relazione con il fatto ch essa non è ancora destinata ad esprimere una volontà impegnativa, ma solo ad avviare la fase della conclusione del contratto. Prova ne sia che la proposta viene meno se il proponente diviene incapace o muore. L’eccezione è costituita dalla proposta fatta dall’imprenditore nell’esercizio della sua impresa, in tal caso la proposta viene imputata all’impresa più che all’imprenditore. Anche l’accettazione può essere revocata “purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione” perché quando l’accettazione è pervenuta il contratto è concluso. Una sensibile differenza fra la revoca della proposta e quella dell’accettazione, risiede nel fatto che mentre per la prima vale il principio della spedizione, per la seconda vale quello della cognizione. Per riequilibrare tali posizioni il legislatore ha stabilito che “l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.”

Alla facoltà di replica il proponente può rinunciare, è questo il senso della formula secondo cui “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto.” (art. 1329) Ove il proponente abbia rinunciato a tale facoltà, anche la morte o la sopravvenuta incapacità non tolgono efficacia alla proposta. Circa la natura della proposta irrevocabile, l’opinione più convincente è che essa assuma un carattere fermo ed impegnativo, nel senso che fino alla scadenza del termine, il proponente sarà soggetto alla volontà dell’oblato, risultando condizionato nella sua capacità di contrattazione. Di qui la negozialità della proposta irrevocabile. In funzione del mutamento di natura della proposta è necessario che la volontà del proponente sia chiara e in equivoca, essa tuttavia, potrà anche implicitamente desumersi dalla fissazione del termine, ove esso debba intendersi quale termine di irrevocabilità della proposta. Ove non sia stato stabilito esso non può essere stabilito dal giudice, per cui la proposta diviene semplice e quindi revocabile.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento